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Frontalini dei balconi, la spesa può gravare su tutti i condòmini

La funzione estetica della facciata incide sul criterio di riparto.


Il tema dei frontalini dei balconi conferma quanto sia sottile, in condominio, il confine tra proprietà individuale e interesse comune. Il balcone aggettante appartiene di regola al proprietario dell’unità immobiliare cui accede, ma alcuni suoi elementi possono assumere rilevanza condominiale quando concorrono alla composizione architettonica della facciata. Il frontalino, se visibile dall’esterno e idoneo a caratterizzare il prospetto, non è più soltanto una finitura del singolo balcone: diventa parte del decoro dell’edificio.


La conseguenza economica è rilevante. Se l’intervento riguarda un elemento che partecipa all’estetica complessiva del fabbricato, la relativa spesa può essere posta a carico di tutti i condòmini secondo i criteri dell’articolo 1123 del Codice civile. Non è decisivo che il balcone sia utilizzato solo dal proprietario dell’appartamento, perché la funzione presa in considerazione non è l’uso individuale, ma il vantaggio collettivo derivante dalla conservazione dell’immagine architettonica del palazzo.


La questione diventa ancora più delicata quando il degrado sia stato favorito dalla mancata manutenzione del singolo proprietario. Anche in tale ipotesi, il riparto comune può restare corretto se l’intervento riguarda il ripristino di una componente esterna che qualifica la facciata. Resta naturalmente salva la possibilità, in presenza di una condotta colpevole e provata, di valutare separatamente eventuali profili risarcitori. Il punto centrale è che il criterio di imputazione della spesa non dipende solo dalla titolarità materiale del balcone, ma dalla funzione assolta dall’elemento edilizio rispetto all’intero fabbricato.

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