Incarichi a esperti, la delibera deve indicare nome e compenso
- piscitellidaniel
- 1 giorno fa
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L’assemblea non può assumere obbligazioni economiche indeterminate.
La nomina di un tecnico, di un consulente o di un esperto su questioni relative alle parti comuni richiede una deliberazione chiara, completa e consapevole. L’assemblea non si limita ad autorizzare genericamente un’attività: impegna il condominio verso un soggetto determinato e produce un’obbligazione economica destinata a ricadere sui singoli partecipanti. Per questa ragione, la delibera che conferisce un incarico senza indicare il nominativo del professionista e il relativo compenso presenta un vizio radicale di determinatezza.
Il principio è coerente con la natura dell’assemblea condominiale, che può deliberare solo su oggetti conoscibili dai condòmini al momento del voto. Chi partecipa alla decisione deve poter valutare l’utilità dell’incarico, l’idoneità del professionista, il costo previsto e l’incidenza della spesa sul bilancio comune. Una scelta “al buio” svuota il consenso assembleare e impedisce ai dissenzienti di comprendere l’effettivo contenuto dell’obbligazione.
La distinzione tra nullità e annullabilità delle delibere condominiali resta centrale. La nullità ricorre in ipotesi residuali, tra cui mancanza degli elementi essenziali, impossibilità o illiceità dell’oggetto, difetto assoluto di attribuzioni o lesione di diritti individuali. Quando l’assemblea approva un incarico privo dei dati essenziali, il problema non è una mera irregolarità procedurale, ma la carenza dell’oggetto economico-contrattuale della decisione. Per gli amministratori, la regola pratica è netta: ogni incarico deve contenere soggetto, prestazione, compenso e criterio di riparto, così da rendere effettiva la volontà assembleare.





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