Bonus Casa al 50%, l’affitto successivo non cancella il beneficio
- piscitellidaniel
- 1 giorno fa
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La condizione dell’abitazione principale va verificata al momento rilevante per la detrazione.
La risposta a interpello dell’Agenzia delle Entrate 8 giugno 2026, n. 119, ha chiarito un punto importante sul Bonus Casa e sulla detrazione maggiorata per gli interventi di recupero edilizio. La detrazione al 50% per le spese sostenute nel 2025 e nel 2026 spetta quando l’immobile oggetto dei lavori è adibito ad abitazione principale del contribuente al momento previsto dalla disciplina, anche se successivamente il proprietario si trasferisce e concede l’immobile in locazione.
Il chiarimento evita una lettura eccessivamente rigida della norma. La destinazione ad abitazione principale costituisce una condizione di accesso all’aliquota maggiorata, ma non impone necessariamente il mantenimento indefinito della residenza nell’immobile ristrutturato. Se il requisito risulta integrato all’inizio o al termine dei lavori, il successivo mutamento delle esigenze familiari o abitative non determina automaticamente la perdita del beneficio.
La precisazione è rilevante per proprietari, consulenti e amministratori che assistono interventi su unità immobiliari in condominio. Occorre conservare documentazione coerente: titolarità del diritto reale, bonifici, fatture, abilitazioni edilizie se necessarie, prova della destinazione ad abitazione principale nel momento rilevante. L’eventuale locazione successiva deve essere gestita correttamente sul piano contrattuale e fiscale, ma non incide di per sé sulla detrazione già maturata. Il beneficio resta quindi collegato alla corretta qualificazione dell’immobile durante la fase agevolata, non alla sua destinazione per l’intera durata delle rate fiscali.





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