Apertura di nuove luci e vedute sulla facciata condominiale
- Elena Albricci
- 16 ott 2024
- Tempo di lettura: 1 min
Può capitare che in condominio un condòmino, nel corso di una ristrutturazione nella propria unità, chieda di aprire nuove finestre sulla facciata condominiale.
Per facciata condominiale si intende l'insieme delle linee architettoniche e delle strutture ornamentali che caratterizzano l'edificio e donano una fisionomia distinta allo stesso.
In primo luogo, quando l'amministratore riceve una tale richiesta è bene ricordare che la facciata condòminiale è un bene comune a tutti i condòmini, ai sensi di quanto sancito dall'art. 1117 c.c. (salvo che il regolamento condominiale non preveda diversamente), pertanto, è necessario che lo stesso convochi un'assemblea per decidere in merito.
Il Codice Civile stabilisce che ogni condòmino ha diritto di usare il bene comune purchè non impedisca l'utilizzo ad altri condàmini o modifichi la destinazione d'uso della cosa comune. In ragione di quanto testè richiamato ne deriva che ogni condòmino può aprire luci e vedute. Tuttavia, considerato che l'apertura va a modifica della facciata condominiale, è necessario che l'assemblea prenda una decisione in merito con una maggioranza qualificata ex art. 1136, V comma c.c.

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