18 dicembre 2025
- Luca Baj

- 6 giorni fa
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Nel licenziamento per superamento del comporto, la disciplina collettiva può escludere dal computo le assenze riconducibili a infortunio o malattia professionale secondo criteri autonomi, senza richiedere la prova della responsabilità datoriale ex art. 2087 c.c., essendo sufficiente l’accertamento dell’origine professionale nei parametri dell’assicurazione obbligatoria.Autorità:Cassazione civ., Sez. Lavoro, ordinanza. Data:9 gennaio 2025.Numero:463.
La condotta del lavoratore infortunato interrompe il nesso causale con gli obblighi di sicurezza solo se integra un rischio elettivo, ossia un comportamento volontario, arbitrario e del tutto estraneo al procedimento lavorativo e alle direttive ricevute.Autorità:Tribunale di Velletri, civile, sentenza. Data:14 gennaio 2025.Numero:62.
Per l’azione di regresso nell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, la tutela dell’ente assicuratore presuppone un fatto astrattamente integrativo di reato perseguibile d’ufficio, ma l’accertamento, quando necessario, può avvenire sia in sede penale sia in sede civile.Autorità:Tribunale di Savona, Sez. Lavoro, sentenza. Data:3 febbraio 2025.Numero:24.
La cancellazione dal registro delle imprese produce effetto estintivo, ma la vicenda conseguente si qualifica come fenomeno successorio, con regole proprie sulla sorte dei rapporti e sulla titolarità delle posizioni attive e passive dopo l’estinzione.Autorità:Cassazione civ., Sez. Unite, sentenza. Data:12 febbraio 2025.Numero:3625.
Nell’azione ex art. 2087 c.c. il lavoratore deve allegare e provare, con riferimento concreto alle modalità della prestazione, la nocività dell’ambiente e il nesso eziologico con il danno, non essendo sufficiente una prospettazione generica del rischio.Autorità:Corte d’Appello di Venezia, Sez. Lavoro, sentenza. Data:17 febbraio 2025.Numero:56.
L’art. 2087 c.c. non configura responsabilità oggettiva del datore, i cui obblighi vanno parametrati a tecnica, esperienza, specificità delle lavorazioni e natura dell’ambiente, soprattutto in attività con rischi intrinseci non integralmente eliminabili.Autorità:Cassazione civ., Sez. Lavoro, ordinanza. Data:18 febbraio 2025.Numero:4166.
Nell’accertamento dello stato di insolvenza, se il credito del ricorrente è contestato in modo non meramente pretestuoso, il giudice deve procedere a un accertamento incidentale, salvo che il credito risulti già definitivamente accertato con decisione a cognizione piena, caso in cui la motivazione può fondarsi anche su rinvio.Autorità:Cassazione civ., Sez. I, sentenza. Data:19 febbraio 2025.Numero:4406.
Il mutuo si perfeziona quando la somma è posta nella disponibilità giuridica del mutuatario, anche tramite accredito, e la destinazione solutoria delle somme non esclude la configurabilità del rapporto né, in presenza dei requisiti di legge, la valenza esecutiva del titolo.Autorità:Cassazione civ., Sez. Unite, sentenza. Data:5 marzo 2025.Numero:5841.
La ricognizione di debito con data certa anteriore alla procedura è opponibile, operando una presunzione sull’esistenza del rapporto fondamentale, salva la prova contraria, il cui onere grava sul curatore quanto a inesistenza o invalidità del rapporto sottostante.Autorità:Cassazione civ., Sez. I, sentenza. Data:6 marzo 2025.Numero:6065.
La competenza territoriale per la domanda ex art. 44 CCII si collega al centro effettivo dell’attività, normalmente coincidente con la sede legale, salvo prova contraria, valorizzandosi il luogo riconoscibile da terzi in cui si assumono le decisioni gestorie e si svolge l’attività preponderante.Autorità:Cassazione civ., Sez. I, sentenza. Data:12 marzo 2025.Numero:6620.
Le assenze per malattia causalmente ricollegabili all’inadempimento degli obblighi formativi e prevenzionistici del datore non sono computabili nel comporto, con illegittimità del licenziamento fondato sul superamento del periodo così calcolato.Autorità:Cassazione civ., Sez. Lavoro, ordinanza. Data:27 marzo 2025.Numero:8072.
In base al principio di effettività, le posizioni di garanzia in materia di sicurezza gravano anche su chi, pur privo di investitura formale, eserciti in concreto poteri direttivi riconducibili alle figure prevenzionistiche, con radicamento degli obblighi sul fatto dell’esercizio delle funzioni.Autorità:Cassazione pen., Sez. III, sentenza. Data:9 aprile 2025.Numero:13809.
Il principio di parità di trattamento non impedisce che la prestazione per invalidità permanente da infortunio sia calcolata sulla retribuzione effettivamente percepita al momento dell’evento, anche se ridotta per regime di cura familiare, purché il criterio sia neutro e coerente con la disciplina nazionale applicabile.Autorità:Corte di Giustizia dell’Unione europea, sentenza. Data:10 aprile 2025.Numero:584/23.
Per patologie a eziologia multifattoriale, il nesso causale con l’origine professionale richiede dimostrazione concreta e probabilistica qualificata, sorretta da elementi oggettivi idonei a fondare la certezza giudiziale, non essendo sufficiente una mera possibilità astratta.Autorità:Cassazione civ., Sez. Lavoro, ordinanza. Data:14 aprile 2025.Numero:9805.
Decorso il quinquennio previsto dall’art. 28, comma 4, d.lgs. 175/2014, la cancellazione determina una successione in capo ai soci nelle posizioni ancora pendenti, con criteri di responsabilità coerenti con il regime “pendente societate” e con i limiti collegati a quanto riscosso in liquidazione.Autorità:Cassazione civ., Sez. V, sentenza. Data:22 aprile 2025.Numero:10429.
Nelle procedure concorsuali relative a soggetti cancellati, il termine annuale previsto per l’apertura della procedura ha natura perentoria e costituisce limite temporale inderogabile, rilevante anche in presenza di sequenze procedimentali articolate e provvedimenti intervenuti in fasi successive.Autorità:Cassazione civ., Sez. I, ordinanza. Data:24 aprile 2025.Numero:10775.
In tema di danno da lavoro e art. 2087 c.c., al lavoratore spetta provare danno, nocività e nesso causale, mentre sul datore grava l’onere di dimostrare l’adozione di tutte le cautele esigibili e la non imputabilità dell’evento a violazioni prevenzionistiche.Autorità:Cassazione civ., Sez. Lavoro, ordinanza. Data:3 maggio 2025.Numero:11631.
Le spese sostenute per bisogni della famiglia, riconducibili alla solidarietà coniugale e al dovere di contribuzione ex art. 143 c.c., non fondano di regola un diritto al rimborso tra coniugi, anche se sostenute in misura prevalente da uno di essi.Autorità:Tribunale di Milano, Sez. V, sentenza. Data:10 maggio 2025.Numero:3810.
Nei lavori affidati “in economia” a lavoratore autonomo, il committente può assumere una posizione di garanzia e ha obblighi di verifica dell’idoneità tecnico-professionale e di gestione del rischio interferenziale, secondo i criteri prevenzionistici applicabili.Autorità:Cassazione pen., Sez. IV, sentenza. Data:11 giugno 2025.Numero:22013.
La perdita della capacità di guadagno va accertata in concreto, valutando l’incidenza effettiva dei postumi sulla specifica capacità reddituale, senza automatismi tra percentuale d’invalidità e lucro cessante e senza quantificazioni meramente astratte.Autorità:Cassazione civ., Sez. III, ordinanza. Data:20 giugno 2025.Numero:16604.
La cancellazione della società non determina, di per sé, estinzione dei crediti, che sopravvivono e si trasferiscono ai soci, salvo prova di una remissione del debito inequivoca e riferibile al debitore; la mancata inclusione del credito nel bilancio finale non integra automaticamente rinuncia.Autorità:Cassazione civ., Sez. Unite, sentenza. Data:16 luglio 2025.Numero:19750.
Il rischio elettivo ricorre solo quando il lavoratore ponga in essere un comportamento abnorme, esorbitante e svincolato dal procedimento lavorativo, idoneo a creare un rischio eccentrico rispetto alle direttive e alle modalità della prestazione.Autorità:Cassazione civ., Sez. Lavoro, ordinanza. Data:8 agosto 2025.Numero:22923
Nello scioglimento dell’unione civile, l’assegno va valutato secondo criteri analoghi a quelli dell’assegno divorzile, considerando sia la funzione assistenziale sia quella compensativo-perequativa quando lo squilibrio economico derivi da scelte di vita comuni e sacrifici delle aspettative professionali.Autorità:Cassazione civ., Sez. I, ordinanza. Data:17 settembre 2025.Numero:25495.
Nei rapporti interni tra cointestatari, la presunzione di contitolarità paritaria opera nei confronti della banca, mentre tra i titolari prevale l’accertamento della provenienza delle somme; chi dispone di fondi non propri può essere tenuto alla restituzione in assenza di consenso, anche tacito.Autorità:Tribunale di Roma, sentenza. Data:27 settembre 2025.Numero:13220.
In caso di scissione, le società beneficiarie rispondono solidalmente e senza limiti per debiti tributari, sanzioni e interessi relativi a violazioni anteriori, secondo la disciplina tributaria, senza applicazione del limite civilistico; la cartella può costituire atto idoneo a veicolare la pretesa e ad attivare la tutela del destinatario.Autorità:Cassazione civ., Sez. V, ordinanza. Data:6 ottobre 2025.Numero:26784.

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