Conto termico 3.0 e nuovi contributi per l’efficienza energetica
- Luca Baj

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Con l’approvazione delle regole applicative da parte del ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica diventa pienamente operativo il Conto termico 3.0, strumento di incentivazione diretto a sostenere interventi di efficientamento energetico in favore di pubbliche amministrazioni, imprese e soggetti privati. L’adozione delle regole, predisposte su proposta del Gestore dei servizi energetici, completa il quadro attuativo del decreto ministeriale 7 agosto 2025, rendendo concretamente accessibile un meccanismo che si colloca in una fase di progressiva riduzione delle detrazioni fiscali tradizionali. Il nuovo incentivo dispone di una dotazione finanziaria pari a 900 milioni di euro annui, di cui 400 riservati alla pubblica amministrazione, e opera come contributo diretto, erogato sul conto corrente del beneficiario, senza rilevanza della capienza fiscale o del livello di reddito.
Dal punto di vista strutturale, il Conto termico 3.0 si distingue per l’assenza di differenziazioni legate alla tipologia di immobile e per l’immediatezza del beneficio economico. Per contributi fino a 15.000 euro l’erogazione avviene in un’unica soluzione, superando il precedente limite di 5.000 euro, con tempistiche contenute. Oltre tale soglia, il contributo è corrisposto in forma rateale, fino a un massimo di cinque annualità. L’ammontare non è determinato da una percentuale fissa, ma da un calcolo che tiene conto di parametri tecnici quali la potenza, l’efficienza degli impianti installati e la localizzazione geografica dell’intervento.
Un profilo di particolare rilievo giuridico è rappresentato dalla conferma del mandato irrevocabile all’incasso, istituto che consente al beneficiario di trasferire a un soggetto terzo il diritto a percepire il contributo. In tal modo, l’installatore o il fornitore può incassare direttamente l’incentivo a compensazione delle fatture emesse, realizzando un meccanismo funzionalmente analogo allo sconto in fattura. Le regole applicative chiariscono che, in tali ipotesi, la somma dei bonifici versati e dell’incentivo netto deve coincidere con l’importo complessivo indicato in fattura, garantendo coerenza contabile e tracciabilità dell’operazione.
Le disposizioni disciplinano anche il regime transitorio tra la precedente versione del Conto termico e quella attuale, fissando come data spartiacque il 25 dicembre. Per rientrare nel vecchio regime è necessario che i lavori siano conclusi entro tale data e che la domanda di incentivo sia presentata entro i sessanta giorni successivi. Quanto agli interventi agevolabili, il catalogo varia in base al soggetto richiedente. Per i privati sono incentivati, tra gli altri, la sostituzione di impianti con pompe di calore, sistemi ibridi, impianti a biomassa, solare termico, scaldacqua a pompa di calore, teleriscaldamento efficiente e microcogenerazione da fonti rinnovabili. Per pubbliche amministrazioni e imprese l’ambito è più ampio e comprende anche interventi sull’involucro edilizio, sull’illuminazione efficiente, sulla building automation, nonché l’installazione di colonnine di ricarica per veicoli elettrici e di impianti fotovoltaici con sistemi di accumulo.




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