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Trust e poteri del disponente, il contrasto tra diritto straniero e fisco italiano

26 mar
Tempo di lettura: 3 min

L’evoluzione normativa internazionale in materia di trust evidenzia un crescente divario tra l’approccio civilistico adottato in ordinamenti di common law e l’interpretazione fiscale italiana, in particolare con riferimento alla rilevanza dei poteri riservati al disponente. La recente modifica della Trusts (Jersey) Law del 1984, entrata in vigore nel marzo 2026, rafforza un principio già consolidato: la validità del trust non viene compromessa dalla circostanza che il disponente mantenga determinati poteri, anche rilevanti, sul patrimonio conferito. Questo orientamento si pone in netto contrasto con la prassi dell’amministrazione finanziaria italiana, che tende invece a considerare tali poteri come possibili indici di interposizione, con conseguenze significative sul piano fiscale.


La normativa di Jersey chiarisce in modo esplicito che la riserva di poteri da parte del disponente – come la facoltà di modificare o revocare il trust, influenzare la distribuzione dei beni o intervenire nella gestione delle partecipazioni societarie – non incide sulla validità del vincolo giuridico né sulla sua efficacia. L’intervento legislativo del 2026 amplia ulteriormente questa impostazione, riconoscendo la compatibilità tra trust e strutture societarie complesse, anche in presenza di un ruolo attivo del disponente nella governance delle società partecipate. Il legislatore di Jersey sottolinea così una visione funzionale del trust, in cui la flessibilità nella gestione dei poteri non compromette l’esistenza del rapporto fiduciario, ma anzi consente di adattarlo alle esigenze delle moderne strutture patrimoniali.

Diversamente, l’ordinamento fiscale italiano adotta un approccio sostanzialistico, focalizzato sulla verifica dell’effettivo spossessamento del patrimonio da parte del disponente e sull’autonomia decisionale del trustee. L’Agenzia delle Entrate considera infatti il trust fiscalmente inesistente nei casi in cui il disponente mantenga un controllo sostanziale sui beni o quando il trustee sia vincolato nelle proprie decisioni dalla volontà del disponente o dei beneficiari. Tra gli elementi che possono determinare una qualificazione in termini di interposizione figurano la necessità del consenso del disponente per l’esercizio dei poteri gestori, l’obbligo di attenersi a direttive specifiche o la presenza di poteri di controllo che limitano l’autonomia del trustee. Questo orientamento è stato ribadito anche in recenti pronunce dell’amministrazione finanziaria, confermando una linea interpretativa rigorosa che tende a privilegiare la sostanza economica rispetto alla forma giuridica.

Il contrasto tra le due impostazioni genera rilevanti criticità applicative, soprattutto nei casi di trust istituiti secondo leggi straniere ma con effetti fiscali in Italia. La divergenza tra validità civilistica e riconoscimento fiscale può infatti determinare incertezze per i contribuenti e per gli operatori del settore, rendendo complessa la pianificazione patrimoniale e aumentando il rischio di contenzioso. Il punto centrale della questione riguarda il significato da attribuire ai poteri del disponente: mentre nel diritto di Jersey essi sono considerati compatibili con l’esistenza del trust, nel sistema italiano vengono spesso interpretati come segnali di una mancata separazione patrimoniale, con conseguente disconoscimento degli effetti fiscali del trust.

Questo divario solleva interrogativi sulla necessità di una revisione dell’orientamento fiscale italiano, al fine di allinearlo, almeno in parte, alle evoluzioni del diritto internazionale. Una maggiore attenzione alle caratteristiche tipiche dei trust di common law potrebbe consentire di superare una lettura automatica della riserva di poteri come indice di interposizione, introducendo criteri più articolati e aderenti alla realtà delle strutture patrimoniali contemporanee. In questo contesto, il confronto tra modelli giuridici diversi evidenzia l’esigenza di un equilibrio tra tutela dell’interesse fiscale e riconoscimento delle specificità degli strumenti giuridici utilizzati nella gestione del patrimonio.

La questione dei trust e dei poteri del disponente si inserisce quindi in un dibattito più ampio sul rapporto tra diritto interno e ordinamenti stranieri, in cui la crescente internazionalizzazione delle strutture patrimoniali richiede un aggiornamento delle categorie interpretative e un approccio più flessibile e coerente con le evoluzioni del contesto globale.

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