top of page

Telemarketing: il Garante Privacy vieta i consensi "omnibus" e sanziona Energia Pulita srl per 300.000 euro

21 mar 2025
Tempo di lettura: 2 min

Il Garante per la protezione dei dati personali ha recentemente imposto una sanzione di 300.000 euro alla società Energia Pulita srl per trattamento illecito di dati personali a fini di telemarketing. Questo provvedimento sottolinea l'importanza di ottenere consensi specifici e informati da parte degli utenti, evitando pratiche generiche note come consensi "omnibus".​


Il caso Energia Pulita srl

L'istruttoria del Garante ha evidenziato che Energia Pulita srl ha utilizzato consensi generici per attività di telemarketing, senza permettere agli utenti di selezionare le categorie merceologiche di loro interesse. Questo approccio ha impedito ai cittadini di esercitare un controllo effettivo sui propri dati personali, violando le normative vigenti. Inoltre, la società ha effettuato chiamate promozionali senza una base giuridica adeguata e si è avvalsa di soggetti terzi senza rispettare gli obblighi di monitoraggio e formazione previsti dal regolamento sulla protezione dei dati. 


Consensi "omnibus" e normativa sulla privacy

Il Garante ha ribadito che il consenso per il trattamento dei dati personali deve essere libero, specifico e informato. I consensi "omnibus", che non permettono agli utenti di selezionare le specifiche finalità o categorie merceologiche per le quali acconsentono al trattamento dei loro dati, sono considerati non conformi alla normativa sulla privacy. Questo tipo di consenso generico mina il diritto degli individui di opporsi efficacemente al telemarketing, anche quando sono iscritti al Registro Pubblico delle Opposizioni. 


Registro Pubblico delle Opposizioni e tutela dei consumatori

Il Registro Pubblico delle Opposizioni (RPO) è uno strumento che permette ai cittadini di opporsi alla ricezione di chiamate promozionali indesiderate. Tuttavia, l'efficacia del RPO è compromessa quando le aziende utilizzano consensi generici o raccolgono dati in modo illecito. Il Garante ha evidenziato che l'iscrizione al RPO annulla i consensi al telemarketing e alla cessione a terzi di dati personali eventualmente rilasciati in precedenza per finalità promozionali, come ad esempio in occasione di campagne promozionali o adesione a programmi di fidelizzazione. ​


Sanzioni precedenti nel settore del telemarketing

Il caso di Energia Pulita srl non è isolato. In precedenza, il Garante ha sanzionato altre aziende per pratiche simili. Ad esempio, nel gennaio 2025, E.ON Energia spa è stata multata per oltre 890.000 euro per trattamento illecito di dati personali a fini di telemarketing. L'istruttoria ha rilevato che la società non aveva implementato misure adeguate per verificare la corrispondenza tra i consensi espressi dagli interessati e le informazioni registrate nei sistemi aziendali, portando a attività di telemarketing senza una base giuridica idonea. ​


Importanza della conformità al GDPR nel telemarketing

Il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) stabilisce che le attività di telemarketing devono essere svolte nel rispetto dei diritti degli interessati. Le aziende devono assicurarsi che i consensi siano raccolti in modo trasparente e specifico, fornendo informative chiare sulle finalità del trattamento dei dati. Inoltre, devono implementare misure organizzative e tecniche adeguate per garantire la protezione dei dati personali e prevenire trattamenti illeciti. ​


Ruolo del Codice di Condotta nel settore del telemarketing

Per promuovere pratiche corrette nel settore del telemarketing, il Garante ha approvato un Codice di Condotta specifico. Questo codice fornisce linee guida dettagliate su come le aziende devono gestire le attività di telemarketing e teleselling in conformità con il GDPR. L'adesione al Codice di Condotta è volontaria, ma rappresenta un segnale di impegno verso la protezione dei dati personali e può contribuire a ridurre il rischio di sanzioni. ​

Commenti


Le ultime notizie

bottom of page