top of page

Prima casa, la nuda proprietà già agevolata blocca il beneficio

La titolarità anche parziale rileva se ottenuta con la stessa agevolazione.


Le agevolazioni prima casa richiedono una verifica rigorosa della posizione patrimoniale dell’acquirente. La questione della nuda proprietà è particolarmente insidiosa, perché il contribuente potrebbe ritenere di non disporre realmente dell’immobile, essendo privo dell’usufrutto. Sul piano fiscale, tuttavia, la titolarità del diritto reale conserva rilievo, soprattutto quando la nuda proprietà sia stata acquistata fruendo in precedenza del medesimo regime agevolato.


Il principio operativo è che il nuovo beneficio non spetta a chi sia già titolare, anche per quota, di diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o nuda proprietà su altro immobile acquistato con le agevolazioni prima casa. Non è decisiva l’entità della quota, né il fatto che il diritto sia economicamente limitato dalla presenza dell’usufrutto altrui. Ciò che conta è l’avvenuto utilizzo del beneficio fiscale per l’acquisto precedente.


La disciplina ammette margini solo quando il diritto già posseduto non sia stato acquisito con l’agevolazione, oppure quando l’immobile precedente venga alienato nei termini previsti dalla normativa. In caso contrario, l’accesso al regime ridotto espone al recupero delle imposte ordinarie, alle sanzioni e agli interessi. La prudenza notarile e fiscale impone quindi una ricostruzione completa della provenienza del diritto, distinguendo tra nuda proprietà ricevuta per donazione, successione o acquisto agevolato. La dichiarazione resa in atto non è un adempimento formale, ma il punto su cui si fonda la legittimità dell’intero trattamento tributario.

Commenti


Le ultime notizie

bottom of page