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La cessione del credito risarcitorio del consumatore verso la banca

  • Immagine del redattore: Luca Baj
    Luca Baj
  • 1 giorno fa
  • Tempo di lettura: 3 min

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Trasferimento del credito e disciplina applicabile

La questione della cedibilità del credito risarcitorio vantato dal consumatore nei confronti della banca pone un intreccio tra norme civilistiche e tutele consumeristiche. Il credito oggetto di cessione trae infatti origine da un inadempimento dell’intermediario, spesso collegato a violazioni degli obblighi informativi o alla stipula di contratti non conformi ai requisiti normativi. Il carattere risarcitorio del diritto non esclude la sua natura patrimoniale.Ciò consente in linea di principio l’applicazione dell’articolo 1260 del codice civile, secondo il quale il creditore può trasferire la propria posizione a terzi salvo che il credito sia strettamente personale o il trasferimento sia vietato dalla legge. Il risarcimento del danno non rientra tra i diritti personalissimi, sicché la sua circolazione non è preclusa.L’unico limite riguarda l’incedibilità di crediti la cui soddisfazione presuppone valutazioni legate alla persona del creditore.Nel caso del rapporto bancario, la pretesa risarcitoria deriva invece da obblighi contrattuali dell’intermediario e presenta un contenuto meramente economico.

Funzione della cessione e tutela del consumatore

La crescente diffusione di soggetti che acquistano crediti litigiosi ha favorito la strutturazione di operazioni di cessione aventi a oggetto diritti risarcitori contro banche e intermediari finanziari. Si tratta di pratiche attraverso cui il consumatore trasferisce a un operatore professionale la propria posizione creditoria, ottenendo un corrispettivo immediato ed evitando l’onere del contenzioso.L’operazione, tuttavia, si innesta in un settore disciplinato in modo rigoroso dal codice del consumo, che mira a prevenire squilibri contrattuali significativi nei rapporti tra professionista e consumatore. Ne deriva l’esigenza di verificare se la clausola con cui il consumatore cede il credito possa essere qualificata come vessatoria.L’analisi si concentra sulla possibile compressione dei diritti sostanziali del cedente e sull’eventuale esclusione o limitazione della responsabilità del cessionario per l’esito della controversia.L’equilibrio contrattuale deve essere valutato considerando la professionalità del soggetto acquirente, il contenuto del mandato correlato alla gestione del credito e l’idoneità della pattuizione a determinare un pregiudizio rilevante per la parte debole.

Profili di validità delle operazioni di cessione

Gli orientamenti giurisprudenziali più recenti riconoscono la validità delle cessioni di crediti risarcitori anche quando il diritto non è ancora accertato in giudizio. Il credito litigioso, infatti, può essere trasferito purché il cedente sia reso pienamente consapevole dei rischi connessi alla sua natura incerta.È necessario che la cessione sia assistita da un adeguato livello di informazione e che il consumatore non sia esposto a condizioni contrattuali eccessivamente squilibrate.Particolare attenzione è rivolta alle clausole che stabiliscono un corrispettivo irrisorio o sproporzionato rispetto al possibile valore del credito.Tali previsioni, se imposte unilateralmente dal professionista, possono integrare una violazione dell’articolo 33 del codice del consumo. Il controllo giudiziale investe anche l’eventuale previsione di un mandato irrevocabile volto alla gestione della pretesa nei confronti della banca, per verificare se esso comporti una sostanziale rinuncia del consumatore a esercitare i propri diritti o impedisca una revoca libera dal vincolo. Il rapporto tra mandato e cessione deve essere ricostruito in modo da evitare che l’operazione complessiva si traduca in un indebito trasferimento di responsabilità o in un aggiramento delle garanzie consumeristiche.

Effetti nei confronti della banca debitrice

La banca, una volta notificata la cessione, non può opporsi per ragioni attinenti alla natura risarcitoria del credito.È tenuta invece a sollevare, nei confronti del cessionario, tutte le eccezioni opponibili al cedente, incluse quelle relative all’inesistenza del danno o al concorso di colpa del consumatore. La disciplina della cessione non incide quindi sul contenuto sostanziale dell’obbligazione, né priva l’intermediario delle proprie difese. Il cessionario subentra in una posizione controversa, assumendo il rischio dell’accertamento giudiziale e della quantificazione del pregiudizio. Il trasferimento del credito non modifica l’onere probatorio, che resta ancorato agli stessi presupposti che avrebbe dovuto soddisfare il consumatore.

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