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L'EBA individua le priorità per la revisione del MiCA

42 minuti fa
Tempo di lettura: 3 min
  • L'EBA chiede un rafforzamento del quadro normativo, soprattutto per quanto riguarda i rischi derivanti dai sistemi di stablecoin multi-emittente.  

  • L'EBA individua la necessità di chiarimenti in merito all'ambito di applicazione del MiCA al fine di promuovere la coerenza nella classificazione delle criptovalute e sostenere l'innovazione.

  • L'EBA raccomanda di regolamentare i prestiti in criptovalute, comprese le attività legate alla finanza decentralizzata (DeFi). 


L'Autorità bancaria europea (EBA) ha pubblicato oggi la sua risposta alla consultazione mirata della Commissione europea sulla revisione del Regolamento sui mercati delle criptovalute (MiCA). Sebbene il MiCA abbia istituito un quadro normativo completo per le attività relative alle criptovalute nell'Unione europea, il settore delle criptovalute continua a evolversi rapidamente con l'emergere sul mercato di nuovi prodotti, servizi e modelli di business. In questo contesto, l'EBA raccomanda alla Commissione europea di dare priorità a questioni specifiche nella sua revisione del MiCA.


L'EBA ritiene che i requisiti MiCA esistenti per gli emittenti di token di riferimento ad attività (ART) e token di moneta elettronica (EMT) siano sostanzialmente appropriati. Tuttavia, nel caso di schemi multi-emittente di paesi terzi, l'EBA raccomanda alla Commissione europea di valutare modifiche normative per rafforzare il quadro normativo e mitigare i rischi, da significativi a molto significativi, posti da tali schemi. Inoltre, i requisiti di riserva per gli emittenti – in particolare l'importo minimo delle riserve da detenere come depositi – dovrebbero essere rivisti, preservando al contempo un'efficace gestione del rischio.


L'EBA rileva che la classificazione delle criptovalute ai sensi del MiCA rappresenta una sfida per il settore e le autorità di vigilanza e comporta costi e ritardi evitabili per le imprese nel lancio dei prodotti, ostacolando l'innovazione e compromettendo la competitività del mercato dell'UE. Per questi motivi, l'EBA raccomanda alla Commissione europea di valutare misure volte a chiarire l'ambito di applicazione e le definizioni del MiCA.


L'EBA incoraggia inoltre la Commissione europea a valutare la possibilità di regolamentare i prestiti in criptovalute, anche laddove i fornitori di servizi in criptovalute facilitino l'accesso a protocolli di prestito decentralizzati, alla luce dei rischi che ciò comporta per i consumatori. 


Infine, l'EBA raccomanda alla Commissione europea di adottare misure per rivedere il quadro di segnalazione per gli emittenti e i fornitori di servizi di criptovalute al fine di supportare un'efficace vigilanza e monitoraggio dei rischi.

L'EBA continuerà a sostenere la revisione del MiCA da parte della Commissione europea con l'obiettivo di garantire un quadro normativo solido, proporzionato e a prova di futuro per il settore delle criptovalute nell'UE. 


Fondamenti e contesto giuridico

  • L'EBA ha il mandato di contribuire all'applicazione coerente degli atti dell'Unione giuridicamente vincolanti, in particolare contribuendo a una cultura di vigilanza comune e prevenendo l'arbitraggio regolamentare (punto b) dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento istitutivo dell'EBA). Inoltre, l'EBA ha il dovere statutario di monitorare e valutare gli sviluppi del mercato, comprese le innovazioni tecnologiche e i servizi finanziari innovativi (articolo 9, paragrafo 2, del regolamento istitutivo dell'EBA).

  • In tale contesto, l'EBA ha predisposto una risposta alla consultazione mirata della Commissione europea sulla revisione del regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 sui mercati delle criptovalute (MiCA), concentrandosi sulle questioni di primaria rilevanza per il mandato dell'EBA, tra cui quelle relative a: (i) ambito di applicazione e definizioni del MiCA, anche per quanto riguarda il confine tra il MiCA e altre normative UE in materia di servizi finanziari, come la direttiva sui mercati degli strumenti finanziari (MiFID) e la direttiva sui requisiti patrimoniali (CRD); (ii) requisiti applicabili agli ART e agli EMT e ai loro emittenti; (iii) gruppi multifunzionali; (iv) interazione tra MiCA e PSD2/PSD3/R; (v) aree politiche al di là dell'attuale ambito di applicazione del MiCA, tra cui prestiti e finanziamenti di criptovalute e depositi tokenizzati.

  • Il MiCA è entrato in vigore il 30 dicembre 2024, mentre i requisiti applicabili agli ART e agli EMT (Titoli III e IV del MiCA) sono entrati in vigore il 30 giugno 2024. Al 1° settembre 2026 (data di riferimento utilizzata dall'EBA ai fini della sua risposta), sono stati emessi 39 EMT ai sensi del MiCA e 0 ART sono stati autorizzati ai sensi del MiCA.


24 settembre 2026




Fonte: eba.europa.eu

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