Ex Onlus e RUNTS, l’iscrizione tardiva non si blocca automaticamente
- piscitellidaniel
- 3 giorni fa
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La Nota direttoriale distingue obbligo devolutivo, requisiti patrimoniali e procedibilità dell’istanza.
La Nota direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 6665 del 28 aprile 2026 offre indicazioni operative sulle istanze di iscrizione al RUNTS presentate da enti provenienti dall’Anagrafe unica delle Onlus dopo il termine del 31 marzo 2026. Il chiarimento è rilevante perché, dal 1° gennaio 2026, l’Anagrafe unica delle Onlus è stata soppressa in attuazione del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117.
Gli enti che non hanno presentato domanda entro il termine previsto hanno perso la qualifica di Onlus. Ciò comporta l’obbligo di devolvere l’eventuale patrimonio incrementale maturato durante il periodo agevolato ad altro ente con finalità analoghe, previa richiesta obbligatoria di parere al Ministero, secondo la disciplina richiamata anche dall’Agenzia delle Entrate. Il punto decisivo, tuttavia, è che tale adempimento non costituisce requisito di procedibilità dell’iscrizione al Registro.
Per gli enti privi di personalità giuridica, o che non intendono acquisirla mediante l’iscrizione al RUNTS, le domande tardive possono essere istruite secondo la procedura ordinaria prevista dal D.M. 15 settembre 2020, n. 106. Gli uffici non sono chiamati a verificare l’avvenuta devoluzione come condizione per procedere. Diverso è il profilo degli enti con personalità giuridica, o che intendano acquisirla: in questo caso, la quota destinata a devoluzione può incidere sulla sussistenza del patrimonio minimo richiesto dall’art. 22 del Codice del Terzo settore.
La Nota sposta quindi l’attenzione dalla mera tardività alla corretta qualificazione degli effetti patrimoniali. L’iscrizione non è preclusa in automatico, ma l’ente deve affrontare con precisione il rapporto tra perdita della qualifica fiscale, obbligo devolutivo e requisiti civilistici di accesso al Registro.





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