Banca d'Italia ha posto in pubblica consultazione le nuove Disposizioni sulle segnalazioni dei fornitori di servizi di crowdfunding per le imprese. Le Disposizioni danno attuazione all'art. 4 sexies comma 1, del D.lgs n.58 del 24 febbraio 1998 (TUF), relativo agli obblighi informativi dei fornitori di servizi di crowdfunding verso le Autorità competenti.
Tra le novità introdotte dalle nuove Disposizioni :
termine per l'invio a Banca d'Italia da parte dei fornitori autorizzati delle segnalazioni periodiche sui progetti finanziati tramite le piattaforme, fissato al 25 gennaio di ogni anno;
Banca d'Italia e Consob individuate come Autorità preposte alla ricezione delle informazioni sulle date di avvio di utilizzo dell'autorizzazione, di interruzione e di riavvio della fornitura di servizi di crowdfunding;
definiti i contenuti delle comunicazioni alla Banca d'Italia da parte dei fornitori di servizi di crowdfunding relativi agli accordi di esternalizzazione in essere, all'acquisizione di partecipazioni pari o superiori al 20% del capitale e alla valutazione degli esponenti aziendali.
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