In tema di impugnazione dell’atto impositivo da parte di un solo coobbligato solidale, la definitività dell’accertamento nei confronti degli altri non impedisce al giudice di pronunciarsi sul merito dell’impugnazione proposta, né fa venir meno l’interesse ad agire del ricorrente.Autorità:Cassazione civ., Sez. VData:20 gennaio 2025Numero:1296 La coincidenza apparente tra tasso nominale e tasso annuo effettivo degli interessi creditori non è, di per sé, indice dell’assenza di c
Commenti