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Terreno agricolo con minima edificabilità: niente IVA sul decreto ingiuntivo

Con l’Ordinanza n. 2566 del 5 febbraio 2026 la Cassazione ha affrontato il regime fiscale applicabile alla registrazione di un decreto ingiuntivo relativo al saldo del prezzo di un terreno. L’Agenzia aveva applicato l’imposta di registro proporzionale ritenendo il fondo agricolo, mentre i contribuenti sostenevano la natura edificabile e quindi l’assoggettamento a IVA con registro fisso. I giudici di merito hanno escluso tale tesi, rilevando che la possibilità edificatoria risultava solo marginale e funzionale all’attività agricola. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, chiarendo che la qualificazione urbanistica costituisce accertamento di fatto non riesaminabile in sede di legittimità se motivato in modo coerente. Una edificabilità minima o accessoria non basta a trasformare il terreno in area fabbricabile ai fini fiscali. La decisione conferma l’incidenza della natura del bene sul riparto tra IVA e imposta di registro e ribadisce i limiti del giudizio di cassazione.

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