Esoneri Covid in agricoltura, l’annullamento riapre il fronte contributivo
- piscitellidaniel
- 1 giorno fa
- Tempo di lettura: 2 min
I controlli ex post sugli aiuti emergenziali impongono alle imprese agricole una verifica puntuale dei requisiti e delle possibili istanze di riesame.
L’INPS, con messaggio n. 72 del 7 gennaio 2026, ha avviato la notifica dei provvedimenti di annullamento degli esoneri contributivi Covid nei casi in cui i controlli successivi abbiano avuto esito negativo. La misura riguarda le agevolazioni riconosciute nel periodo emergenziale alle imprese delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura, fondate sull’articolo 222, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
Il punto centrale è che l’annullamento non discende da una revoca generalizzata, ma dall’accertata mancanza o insufficienza dei requisiti richiesti per il beneficio. In termini pratici, l’impresa deve verificare la domanda originaria, le dichiarazioni rese, l’eventuale superamento dei massimali, la posizione contributiva e la documentazione utilizzata per accedere allo sgravio. La fase di controllo ex post trasforma l’aiuto emergenziale in un potenziale debito contributivo, con effetti economici che possono incidere sulla liquidità aziendale.
Contro il provvedimento è possibile attivare l’istanza di riesame tramite la funzione “Comunicazione Bidirezionale” nel Cassetto Previdenziale del Contribuente, utilizzando l’oggetto “Esoneri e benefici contributivi”. La reazione dell’impresa deve essere tempestiva e documentata: il riesame non può limitarsi a una contestazione generica, ma deve evidenziare gli elementi che dimostrano la spettanza dell’agevolazione o l’errore nella ricostruzione dell’Istituto.
Sul piano sanzionatorio, la gestione del debito assume rilievo immediato. In caso di annullamento, l’impresa deve valutare il pagamento, la richiesta di rateazione e la possibile riduzione delle sanzioni civili nei termini consentiti. La vicenda conferma che gli aiuti pubblici non esauriscono i loro effetti al momento della concessione: restano soggetti a tracciabilità, controllo e recupero, imponendo alle aziende agricole una conservazione ordinata delle prove e una gestione preventiva del rischio contributivo.





Commenti