Ricognizione di debito e causa: limiti dell’astrazione nel nostro ordinamento
- paolobaruffaldi
- 2 giorni fa
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Nel diritto civile la causa costituisce elemento essenziale del contratto e non sono ammessi atti privi di funzione economico-sociale, salvo eccezioni tassative previste dalla legge. Tra queste rientrano la promessa di pagamento e la ricognizione di debito ex art. 1988 c.c., che realizzano un’astrazione solo sul piano probatorio e non su quello sostanziale. Il Tribunale di Grosseto, con la Sentenza n. 926/2025, ha chiarito che la dichiarazione produce effetti se proveniente direttamente dal debitore e portata a conoscenza del creditore con chiara volontà obbligatoria. La ricognizione non crea un nuovo rapporto, ma dispensa il creditore dall’onere di provare quello sottostante, che resta l’unica fonte dell’obbligazione. Qualora il rapporto causale risulti inesistente, invalido o estinto, la dichiarazione perde efficacia vincolante.Diversa dalla confessione, essa non impedisce al dichiarante di contestare la causa, salvo che nel medesimo atto siano presenti elementi tipicamente confessori.




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