Migrazione telefonica fallita: riconosciuto il danno d’immagine per POS inattivo
- paolobaruffaldi
- 2 ore fa
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Il Tribunale di Cagliari, con sentenza n. 294/2026, ha esaminato il blocco di linea e POS subito da una gioielleria durante la migrazione verso un nuovo operatore, proprio nel periodo natalizio.Accertata l’interruzione dei servizi voce e dati per oltre un mese, il giudice ha attribuito la responsabilità contrattuale all’operatore entrante, che aveva promesso l’attivazione senza verificare la reale fattibilità tecnica, rispondendo anche dell’operato del gestore di rete ai sensi dell’art. 1228 c.c. Esclusa invece la responsabilità diretta dell’operatore di rete per mancanza di rapporto contrattuale con l’esercente. Respinte le richieste di lucro cessante e rimborso delle spese pubblicitarie per carenza di prova rigorosa sull’utile netto e sul nesso causale. Riconosciuto, invece, il danno non patrimoniale all’immagine, liquidato equitativamente, ritenendo evidente il pregiudizio reputazionale per un negozio di lusso privo di servizi essenziali. La decisione rafforza gli obblighi informativi e organizzativi dei provider nelle migrazioni business.




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