Lodo sospeso e imposta di registro: il tributo resta dovuto
- paolobaruffaldi
- 1 giorno fa
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Con la sentenza n. 1989 del 29 gennaio 2026 la Cassazione ha chiarito che la sospensione dell’efficacia esecutiva di un lodo arbitrale non incide sull’obbligo di pagamento dell’imposta di registro relativa al decreto che lo ha reso esecutivo. La Corte ha richiamato l’art. 37 del d.P.R. n. 131/1986, che assoggetta a imposta i provvedimenti giudiziari anche se impugnati, valorizzando il momento della loro emanazione. La sospensione disposta in sede di impugnazione opera solo sul piano processuale, paralizzando temporaneamente l’esecuzione forzata, ma non elimina il provvedimento. Il presupposto impositivo sorge con il decreto di esecutorietà ex art. 825 c.p.c. e permane finché non intervenga una pronuncia definitiva di nullità o annullamento del lodo. Il principio, già affermato per il decreto ingiuntivo, viene esteso ai lodi arbitrali dichiarati esecutivi. Ne deriva che solo una decisione definitiva che travolga il titolo può incidere sulla debenza del tributo.




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