Con decisione n. 10404 del 31 ottobre 2023 il Collegio di Palermo dell’ABF ha stabilito che si esclude che la clausola floor rientri nell’ambito di applicazione dell’art. 1341 c.c., ed è, pertanto, da ritenersi legittima, qualora sia indicata in contratto in modo chiaro e comprensibile.
Nel caso di specie, il contratto di mutuo sottoscritto prevedeva un tasso di interesse variabile parametrato all’indice Euribor 360, a 6 mesi, e spread di 0,75 punti percentuali.
Successivamente, il contratto era stato rinegoziato, con l’introduzione di una clausola floor, in ragione della quale la misura del tasso applicabile all’operazione di finanziamento non avrebbe potuto scendere al di sotto di un valore minimo, pari alla misura dello spread.
Il documento di sintesi della suddetta rinegoziazione indicava espressamente che la parte mutuataria dichiarava di essere consapevole ed accettare che, per effetto della previsione, sarebbe stata tenuta a corrispondere il predetto interesse minimo, anche qualora la sommatoria della componente variabile e della componente fissa risultasse inferiore alla misura sopra indicata.
Il Collegio ricorda giurisprudenza arbitrale in materia, per cui si esclude che la clausola floor rientri nell’ambito di applicazione dell’art. 1341 c.c. ed è, pertanto, ritenuta legittima, se indicata in contratto in modo chiaro e comprensibile.
Tale clausola, in particolare, non pone problemi di legittimità se la stessa è indicata in contratto con modalità “corrette, chiare e non fuorvianti”, come previsto dall’art. 21 TUF.
Il Collegio conclude dunque osservando che la clausola floor oggetto del caso di specie era espressamente indicata nel suddetto documento e nella documentazione in atti; inoltre, che il suo inserimento in contratto è stato portato a conoscenza dei clienti in fase precontrattuale.
In sostanza, non ha ravvisato alcun profilo di illegittimità della stessa.
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