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La decadenza ex art. 1832 c.c. e i limiti difensivi del fideiussore

Nel contenzioso bancario su apertura di credito in conto corrente, la disciplina dell’art. 1832 c.c. sull’approvazione dell’estratto conto assume un peso diretto anche quando la banca agisce contro il fideiussore. L’ordinanza Cass. civ., Sez. I, 15 dicembre 2025, n. 32715 (Pres. Scoditti, Rel. Falabella) prende le mosse da una vicenda in cui il debitore principale, dopo aver ricevuto gli estratti, non li aveva contestati nei tempi dovuti, incorrendo nella decadenza dall’impugnazione.

La Corte ribadisce che la mancata contestazione produce una tacita approvazione delle annotazioni e consolida gli accrediti e gli addebiti nella loro realtà effettuale e nella verità contabile. In questa prospettiva, le parti decadono dalla facoltà di proporre eccezioni che mirino a rimettere in discussione la dinamica storica delle operazioni registrate e, quindi, il “quanto” risultante dal saldo, ferma la disciplina delle impugnazioni per errori di scritturazione o di calcolo, omissioni o duplicazioni nei limiti previsti.

Il nodo affrontato riguarda il garante: il fideiussore, convenuto per il pagamento del debito derivante dall’affidamento, può sostenere che la definitività degli estratti non lo vincola perché non gli sono stati inviati? La Cassazione esclude che questa circostanza sia decisiva. La fideiussione resta funzionalmente accessoria rispetto all’obbligazione garantita: se il debitore principale ha lasciato consolidare la contabilità di conto, il fideiussore non può riaprire, per la via dell’escussione, la quantificazione delle poste come se fosse ancora discutibile la ricostruzione contabile del rapporto.

Il ragionamento si raccorda ai canoni di correttezza e buona fede (artt. 1175 e 1375 c.c.) e alla integrazione del contratto (art. 1374 c.c.): l’affidamento sull’estratto conto non contestato tutela stabilità del rapporto e prevedibilità delle pretese. Per il creditore, ciò significa poter fondare la domanda sul saldo risultante dalla contabilità consolidata; per il garante, implica che le difese non possono consistere in una contestazione meramente contabile dell’ammontare, fondata sulla sola mancata trasmissione degli estratti al fideiussore.

Resta però un distinguo che incide sulle strategie difensive. L’approvazione tacita non impedisce, in assoluto, censure che investano la validità o efficacia dei rapporti obbligatori sottostanti alle singole poste. Sono quindi astrattamente praticabili doglianze di natura sostanziale quando siano ancorate a vizi del titolo, a nullità parziali rilevanti ex art. 1419 c.c., o a profili che incidano sulla stessa operatività della garanzia, inclusa la disciplina dell’art. 1957 c.c. e, nei casi pertinenti, la prospettazione di condotte fonte di responsabilità ai sensi dell’art. 2043 c.c. Tali contestazioni, tuttavia, devono essere specifiche e autonome e non possono risolversi in una revisione mascherata della contabilità ormai consolidata.

(Ordinanza Cass. civ., Sez. I, 15 dicembre 2025, n. 32715)


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