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La Cassazione rimette alle Sezioni Unite la nozione di “credito condizionato”

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 2931/2025, ha rimesso alle Sezioni Unite la questione della qualificazione dei crediti derivanti da domande di risoluzione contrattuale per inadempimento, presentate prima della dichiarazione di fallimento e ancora pendenti, come “crediti condizionati” nell’ambito della liquidazione giudiziale.

La nozione di credito condizionato, comprende i crediti soggetti a condizione sospensiva o risolutiva e quelli esigibili solo previa escussione dell’obbligato principale, tali crediti,  in conformità all’art. 96 LF, posso ammettersi al passivo con riserva.

L’ordinanza della Cassazione solleva dubbi sull’applicabilità di tale definizione ai crediti risarcitori o restitutori derivanti da domande di risoluzione contrattuale pendenti, specialmente se il curatore fallimentare è subentrato nel giudizio ordinario.

Le Sezioni Unite dovranno quindi chiarire se la domanda di risoluzione del contratto, proposta contro un contraente poi fallito, debba essere trasferita al procedimento fallimentare insieme alle relative domande risarcitorie o restitutorie, e quali siano le conseguenze dell’eventuale mancata riproposizione di tali domande in sede fallimentare. Altro nodo da sciogliere riguarda la necessità del trasferimento al procedimento fallimentare anche quando l’azione di risoluzione è stata avviata dal contraente poi fallito e proseguita dal curatore in sede ordinaria.

Un aspetto rilevante riguarda la presentazione della domanda di ammissione del credito allo stato passivo. Se la domanda di risoluzione rimane pendente in sede ordinaria, occorrerà stabilire se il credito possa essere considerato condizionato o se siano necessari altri rimedi processuali per evitare conflitti tra giudicati fallimentari e ordinari.

La decisione delle Sezioni Unite sarà cruciale per chiarire la disciplina dei crediti condizionati in contesti di liquidazione giudiziale, influenzando direttamente le modalità di ammissione al passivo e la tutela dei diritti dei creditori coinvolti.

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