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L'EBA invita le controparti finanziarie e non finanziarie che utilizzano un modello di margine iniziale basato su ISDA SIMM a richiedere l'autorizzazione tramite le rispettive autorità competenti

L'Autorità bancaria europea (EBA) ha avviato oggi una raccolta dati, tramite le autorità competenti, per ottenere l'elenco delle controparti dell'UE che dovranno presentare domanda all'EBA per la convalida dei modelli ISDA SIMM, nonché i rispettivi referenti. L'EBA sottolinea l'obbligo delle controparti di richiedere l'autorizzazione all'utilizzo dei modelli di margine iniziale e mette in guardia dalle conseguenze legali in caso di utilizzo non autorizzato ai sensi del Regolamento sulle infrastrutture del mercato europeo (EMIR).


Tutte le controparti finanziarie e non finanziarie che scambiano margini iniziali (IM) calcolati, direttamente o indirettamente, utilizzando modelli IM basati su ISDA SIMM dovrebbero presentare domanda alle proprie autorità competenti per l'autorizzazione di tali modelli, come previsto dall'EMIR e dalla  lettera di non intervento dell'EBA pubblicata il 17 dicembre 2024.


Le controparti dovranno fornire alle autorità competenti le informazioni richieste. Tali informazioni saranno utilizzate per integrare le controparti nel sistema di convalida dell'EBA durante il primo semestre del 2026, in vista della presentazione delle domande di convalida dell'ISDA SIMM all'EBA, prevista per il secondo semestre del 2026. 


Le controparti che non richiedono la convalida dell'EBA non saranno più autorizzate a utilizzare ISDA SIMM ai sensi dell'EMIR finché non avranno rettificato il loro status con l'EBA.


La lettera di non intervento dell'EBA resta in vigore.


Base giuridica, contesto e prossimi passi

Le controparti finanziarie e non finanziarie soggette all'obbligo di scambiare il margine iniziale in conformità all'articolo 36 del regolamento delegato (UE) 2016/2251 della Commissione (le norme tecniche di regolamentazione congiunte delle ESA sui derivati ​​OTC non compensati) e che utilizzano, direttamente o indirettamente, il modello pro forma ISDA SIMM per conformarsi a tale obbligo, sono tenute a richiedere la convalida dell'ISDA SIMM da parte dell'EBA in conformità all'articolo 11(3) dell'EMIR, al fine di continuare a utilizzare tale modello pro forma. 


Inoltre, si ricorda alle controparti finanziarie e non finanziarie che utilizzano un modello IM (basato o meno su ISDA SIMM) il loro obbligo, se non ancora provveduto, di richiedere l'autorizzazione alla propria autorità competente secondo il regime introdotto dalla lettera di non intervento pubblicata il 17 dicembre 2024. Tale processo dovrebbe essere completato prima dell'entrata in vigore dell'ISDA SIMM v2.8+2506.


Le controparti che non hanno richiesto l'autorizzazione alla propria autorità competente non potranno presentare domanda all'EBA per la convalida dell'ISDA SIMM nel 2026. Le controparti che non richiederanno la convalida all'EBA non saranno più autorizzate a utilizzare l'ISDA SIMM finché non avranno rettificato il loro status presso l'EBA. L'EBA intende pubblicare l'elenco delle controparti convalidate per l'utilizzo dell'ISDA SIMM nell'UE verso la fine del 2026. Qualsiasi violazione delle norme di cui all'articolo 11(3) dell'EMIR può comportare sanzioni ai sensi dell'articolo 12 dell'EMIR.


7 novembre 2025




Fonte: eba.europa.eu


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