L’abuso edilizio non si sterilizza con il tempo
- piscitellidaniel
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L’ordine di demolizione conserva funzione reale e ripristinatoria, anche quando mutano proprietà e disponibilità del bene.
L’ordine di demolizione disposto dal giudice penale per un abuso edilizio non è una pena accessoria destinata a consumarsi con il decorso del tempo. La Corte di cassazione penale, sentenza n. 23741/2026, depositata il 26 giugno 2026, ribadisce la natura reale e ripristinatoria della misura, che mira alla ricostituzione dell’assetto urbanistico violato e non alla punizione ulteriore del condannato.
La qualificazione incide su due profili centrali. Il primo riguarda l’imprescrittibilità dell’ordine: essendo diretto al ripristino del territorio, esso non segue la sorte delle pene in senso stretto e non può essere neutralizzato dall’inerzia o dal semplice trascorrere degli anni. Il secondo concerne la circolazione del bene: le vicende proprietarie successive all’abuso, compresi trasferimenti, successioni o diritti di godimento, non eliminano l’interesse pubblico alla rimozione dell’opera illecita.
La pronuncia assume rilievo anche rispetto alle istanze di sanatoria. Il titolo sopravvenuto può incidere sull’esecuzione solo se è effettivamente idoneo a regolarizzare l’intervento nella sua interezza e se rispetta non soltanto la disciplina urbanistica, ma anche quella edilizia, paesaggistica e antisismica applicabile. Un controllo meramente formale sull’esistenza del provvedimento non è sufficiente, perché il giudice dell’esecuzione deve verificare l’effettiva compatibilità del titolo con i limiti inderogabili della normativa di settore.
Il principio tutela la stabilità dell’azione repressiva contro l’abusivismo edilizio. Chi acquista, eredita o detiene un immobile interessato da un ordine demolitorio non può opporre la propria estraneità soggettiva al reato come causa automatica di paralisi dell’esecuzione. La misura segue il manufatto, non la persona, e resta funzionale alla cura di un interesse pubblico primario: la ricomposizione della legalità urbanistica e la rimozione dell’alterazione del territorio.

