Innovazione e convergenza nella supervisione antiriciclaggio europea
- Luca Baj

- 1 giorno fa
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Il quadro normativo dell’Unione europea in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo (AML/CFT) ha conosciuto un’evoluzione significativa, caratterizzata da un duplice obiettivo: da un lato, l’innovazione strategica e tecnologica nei controlli e negli adempimenti; dall’altro, il perseguimento di una maggiore convergenza nella supervisione fra autorità nazionali ed europee. Con l’adozione del pacchetto regolamentare noto come “AML Package” – in particolare attraverso il Autorità europea per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo (AMLA) istituita dal Regolamento (UE) 2024/1620 – è emersa la necessità di passare da un approccio basato sulla mera armonizzazione minima a un modello più integrato e stringente di vigilanza.
Dal punto di vista istituzionale la AMLA svolgerà funzioni di vigilanza diretta nei confronti di soggetti finanziari e creditizi selezionati – con criteri transnazionali e di rischio elevato – nonché di coordinamento rispetto alle autorità nazionali per gli altri obbligati.
In concreto, per un sottoinsieme di circa 40 gruppi e soggetti, l’Autorità potrà esercitare ispezioni, poteri sanzionatori ed interventi on-site/off-site, mentre per tutti gli altri soggetti obbligati l’intervento sarà mediato tramite organismi di coordinamento (collegi di supervisione AML/CFT) e supervisione indiretta.
Sul versante della convergenza, la creazione di un “single supervisory mechanism” in materia di riciclaggio rappresenta un passo verso una maggiore uniformità nell’applicazione pratica delle norme AML/CFT nei diversi Stati membri. Le autorità nazionali rivestono ancora un ruolo centrale, ma sono chiamate a integrarsi pienamente nel nuovo assetto europeo. Come rilevato dalla Banca d’Italia, gli anni recenti hanno evidenziato i limiti di un approccio basato unicamente su armonizzazione minima, data la crescente complessità del fenomeno del riciclaggio e il carattere transnazionale degli intermediari e dei flussi finanziari.
Sul piano dell’innovazione, le nuove tecnologie assumono un ruolo strategico nella prevenzione e nel controllo. L’indagine della Banca d’Italia sull’adozione di strumenti innovativi per l’adempimento degli obblighi AML/CFT ha rilevato diffusa la propensione all’impiego di digitalizzazione, automazione, big data e analytics avanzati per migliorare la qualità del dato, ridurre l’intervento manuale e rafforzare il profilo di rischio continuo della clientela.
Tuttavia, tali strumenti pongono nuove sfide, in termini di rischi ICT, esternalizzazione, frodi e presidio dell’integrità del sistema.
Il rapporto tra innovazione tecnologica e supervisione convergente europea può essere dettagliato in alcune direttrici operative. In primo luogo, la definizione di criteri comuni per la selezione dei soggetti da vigilare direttamente, basati su parametri quali operatività in almeno sei Stati membri, esposizione al rischio elevato e impiego di servizi crittografati o di asset digitali. Tale definizione uniformata consente di attribuire alla AMLA un mandato selezionato e omogeneo.
In secondo luogo, l’istituzione dei collegi di supervisione AML/CFT rappresenta uno strumento tecnico-organizzativo volto a superare le frammentazioni nazionali: ciascun collegio riunisce le autorità AML degli Stati membri interessati, l’autorità consolidante e la AMLA, con competenze condivise e modalità operative comuni (scambio di informazioni, coordinamento ispettivo, strategie comuni di riferimento).
In terzo luogo, la digitalizzazione dei processi di adeguata verifica e monitoraggio della clientela, la tracciabilità delle operazioni, l’utilizzo di analytics predittivi e tecniche di intelligenza artificiale, costituiscono leve operative per migliorare l’efficacia dei controlli. Tuttavia, l’efficacia di tali strumenti dipende dalla piena interoperabilità dei dati, dalla governance dei rischi tecnologici e dalla capacità delle autorità nazionali e sovranazionali di definire standard tecnici comuni.
A livello nazionale l’adozione del nuovo sistema europeo richiede agli enti obbligati di adeguarsi a un contesto in cui non basta il rispetto del singolo ordinamento statale: la supervisione convergente implica che le procedure interne, i modelli organizzativi e i controlli debbano essere progettati in modo da interoperare con un’azione europea coordinata e uniformata. Importa che le autorità di vigilanza nazionali instaurino una cooperazione attiva, adottino metodologie di valutazione del rischio condivise e implementino meccanismi di segnalazione armonizzati e tempestivi. Sul versante della compliance degli obbligati tale contesto richiede che le strutture interne di controllo (funzioni di compliance, internal audit e risk management) elaborino policy coerenti con le aspettative dell’Autorità europea e con gli standard tecnici che saranno emanati.
L’equilibrio tra innovazione e convergenza si manifesta anche nell’approccio calibrato della supervisione: da un lato la supervisione diretta si concentra su soggetti sistemici, transnazionali e ad alto rischio; dall’altro, per la platea più ampia degli obbligati, permane un modello di supervisione nazionale mediata con standard europei di qualità. Tale biforcazione consente di concentrare risorse e funzioni della AMLA sui casi più rilevanti, lasciando agli Stati membri la vigilanza operativa ordinaria ma allineata alle linee guida europee. A titolo esemplificativo, la norma tecnica per identificare i 40 gruppi vigilati direttamente sarà oggetto di emanazione e revisione periodica.
In termini di governance e responsabilità, emerge un modello che richiama quello già sperimentato nel settore bancario con il Banca centrale europea e il Meccanismo di vigilanza unico: personale misto AMLA-autorità nazionali, gruppi congiunti di supervisione, standard tecnici europei e una banca dati centralizzata europea costituiscono i pilastri della nuova architecture.
Le implicazioni operative per le imprese e gli intermediari sono rilevanti. In un contesto in cui la supervisione è più integrata, le politiche di adeguata verifica della clientela, la segmentazione dei clienti ad alto rischio, la revisione continua dei profili di rischio, i controlli sulle transazioni internazionali e l’uso consapevole delle tecnologie rappresentano elementi imprescindibili. In particolare, gli operatori dovranno considerare la cooperazione internazionale, l’interoperabilità dei dati tra giurisdizioni, la segnalazione tempestiva di operazioni sospette con visione transnazionale, nonché l’adeguamento dei modelli organizzativi alla vigilanza europea.
La transizione verso il nuovo assetto richiede che le autorità nazionali non solo recepiscano i nuovi strumenti, ma contribuiscano attivamente alla loro implementazione: la formazione dei funzionari, la condivisione di best practice, la centralizzazione dei dati, l’utilizzo di piattaforme comuni per la segnalazione e l’analisi, nonché la gestione dei temi emergenti legati alle fin-tech, alle cripto-attività e ai modelli basati su big data. Il successo della convergenza europea passa anche attraverso la capacità delle autorità di ottenere risultati concreti in termini di armonizzazione delle prassi ispettive, riduzione delle differenze tra Stati membri e rafforzamento della fiducia reciproca.
Il modello emergente pone dunque il contrasto al riciclaggio, oltre che come tutela dell’integrità del sistema finanziario, come elemento strutturale della supervisione europea del mercato. In tale quadro l’innovazione tecnologica rappresenta una leva indispensabile, ma va governata da principi europei condivisi e corredata da un’efficace struttura di supervisione convergente.




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