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Infortunio e mancata formazione del lavoratore

La Cassazione, con sentenza n. 1908 del 2026, ha confermato la responsabilità penale del datore per le gravi lesioni subite da un dipendente impiegato in attività non previste dal contratto.Il lavoratore era stato adibito a mansioni diverse da quelle pattuite, senza adeguata informazione sui rischi e senza specifica formazione in materia di sicurezza. Accertata anche la mancanza di attrezzature idonee e l’omessa valutazione dei rischi connessi alle attività effettivamente svolte. La Suprema Corte ha ritenuto corretta la ricostruzione dei giudici di merito, che hanno individuato nella carenza formativa un elemento decisivo della colpa. L’assegnazione di compiti ulteriori rispetto a quelli contrattuali impone al datore obblighi rafforzati di prevenzione. La decisione ribadisce che l’assenza di formazione adeguata sui rischi concreti integra responsabilità penale in caso di infortunio.

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