Indebiti pagamenti e onere della prova
- Luca Baj
- 22 set 2024
- Tempo di lettura: 1 min

In tema di contratto di conto corrente bancario è il cliente che agisca per ottenere la restituzione delle somme indebitamente versate in presenza di clausole nulle a essere onerato di provare l'inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti effettuati mediante la produzione del contratto che contiene siffatte clau- sole, senza poter invocare il principio di vicinanza del- la prova al fine di spostare detto onere in capo alla banca, tenuto conto che tale principio non trova appli- cazione quando ciascuna delle parti, almeno di regola, acquisisce la disponibilità del documento al momento della sua sottoscrizione. (Il contrario assunto della ri- corrente, ha osservato la Suprema Corte, si scontra col rilievo per cui chi allega di avere effettuato un paga- mento dovuto solo in parte, e proponga nei confronti dell'accipiens l'azione di indebito oggettivo per la som- ma versata in eccedenza, ha l'onere di provare l'inesi- stenza di una causa giustificativa del pagamento per la parte che si assume non dovuta. La medesima regola, opera, del resto, nelle azioni di accertamento negativo, in cui è sempre la parte attrice in giudizio ad essere onerata della relativa prova).
C. Cass. Sezione I, ordinanza 3 luglio 2024 n. 18227 - Pres. Di Marzio; Rel. Falabella; Ric. Consorzio Copea Soc. Coop. Edilizia; Controric. Intesa Sanpaolo Spa
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