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Il divieto di patto commissorio

Con la sentenza n. 2023 del 2026 la Cassazione ha ribadito che è nullo, ai sensi dell’art. 2744 c.c., qualsiasi assetto negoziale che consenta al creditore di acquisire il bene del debitore in caso di mancato rimborso.

Il divieto opera anche quando il trasferimento non sia previsto espressamente nel contratto di mutuo ma derivi da una combinazione di atti collegati.

Nel caso esaminato, il prestito era accompagnato da un preliminare di vendita e da una procura speciale irrevocabile a vendere, formalmente intestata a un terzo vicino al creditore.

La Corte ha valorizzato indizi quali la sproporzione tra prezzo e valore reale, la mancata restituzione dell’eccedenza e la situazione di difficoltà economica del debitore.

La contestualità degli atti e la struttura unitaria dell’operazione hanno rivelato un meccanismo diretto ad aggirare il divieto di patto commissorio.

Ne consegue la nullità di ogni schema che realizzi, anche indirettamente, il trasferimento automatico del bene a garanzia del credito.

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