Finanziamenti garantiti dallo Stato Mediocredito Centrale – MCC) e la responsabilità erariale sussidiaria delle banche

Il contesto normativo e operativo
I finanziamenti erogati alle imprese con la garanzia pubblica di MCC – ossia quelle agevolate ai sensi della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 2, comma 100, lett. a), nonché quelli concessi in via emergenziale (ad es. in epoca Covid) con garanzia statale – rappresentano uno strumento di politica economica volto a favorire l’accesso al credito da parte delle piccole e medie imprese.
Tali finanziamenti sono caratterizzati dalla presenza di una garanzia pubblica sussidiaria di MCC – vale a dire che lo Stato, tramite MCC, garantisce una certa percentuale del credito concesso dalla banca finanziatrice, ma non sostituisce la banca né elimina la necessità che questa effettui una corretta valutazione del merito creditizio dell’impresa richiedente. In particolare, una recente pronuncia ha ribadito che, anche nel caso di finanziamenti garantiti, la banca ha l’obbligo di accertare la condizione economico‐finanziaria del soggetto finanziato, in linea con l’art. 1176, comma 2, c.c. e le disposizioni di vigilanza applicabili. Occorre altresì considerare che il regime delle garanzie pubbliche prevede normative specifiche sull’ordine di prelazione dei crediti del garante pubblico (art. 9, comma 5, D.Lgs. n. 123/1998), nonché la possibilità di esecuzione esattoriale diretta nei confronti dei soggetti beneficiari o garanti privati dopo l’escussione della garanzia.
La posizione della banca finanziatrice e l’obbligo di diligenza
Quando una banca concede un finanziamento assistito da garanzia MCC, entra in gioco un delicato bilanciamento: da un lato, la garanzia statale riduce il rischio dell’istituto; dall’altro, la banca non è esonerata dal proprio dovere di condurre una corretta istruttoria e valutazione del merito creditizio.Una giurisprudenza recente (ad es. Tribunale di Piacenza, 8 gennaio 2025) ha ritenuto nullo un finanziamento garantito MCC proprio perché la banca non avrebbe valutato adeguatamente la solvibilità della società finanziata: in tal caso, la concessione è stata qualificata come atto illecito (violazione dell’art. 1176 c.c. e delle norme sulla vigilanza) e le somme erogate sono state dichiarate irripetibili ex art. 2035 c.c. Analogamente, un articolo su Il Fatto Quotidiano ha descritto tale orientamento come “rivoluzionario”: se la banca non verifica la solvibilità e sfrutta la garanzia come “scudo”, il finanziamento può essere nullo. Questa linea impone che la banca non possa semplicemente “mettere in piedi” l’operazione sapendo che lo Stato garantisce una parte, ma debba valutare concretamente la capacità del soggetto di restituire il prestito. In caso contrario, la banca può vedere compromessa la validità del contratto e trovarsi esposta ad azioni risarcitorie o di annullamento.
Responsabilità erariale della banca: quando può emergere
Il tema della responsabilità erariale sussidiaria della banca nella filiera dei finanziamenti garantiti MCC è uno degli snodi più complessi. Occorre chiarire il concetto: la “responsabilità erariale” è la responsabilità che un soggetto (in genere un pubblico ufficiale o un amministratore pubblico) assume per danni arrecati alla finanza pubblica, ma in questo contesto si parla di una responsabilità “sussidiaria” della banca, cioè della banca verso lo Stato (o verso MCC) quando questa non adempie correttamente ai propri doveri. In altri termini: se MCC eroga la garanzia e successivamente paga la perdita alla banca, può esperire un’azione di rivalsa verso la banca che ha omesso – ad esempio – di compiere un’adeguata istruttoria, di monitorare il finanziamento, o di intervenire a fronte di segnali di difficoltà. In tale scenario, la banca può essere chiamata a rispondere, in via sussidiaria, per il danno erariale conseguente all’utilizzo della garanzia pubblica per un’operazione irregolare. La bibliografia specializzata segnala che molte controversie riguardano: (i) la surrogazione di MCC nella posizione della banca dopo l’escussione della garanzia; (ii) la qualificazione del credito che MCC vanta verso il garante; (iii) la compatibilità della riscossione esattoriale diretta nei confronti del fideiussore.
Il meccanismo della surrogazione e la riscossione esattoriale
Una parte centrale della vicenda riguarda la surrogazione di MCC nella posizione della banca dopo che lo Stato ha pagato la garanzia. In altre parole, una volta che MCC ha estinto la garanzia, può subentrare – secondo la Cassazione – nella posizione del finanziatore e vantare un credito nei confronti del beneficiario o del fideiussore. Ad esempio, con l’ordinanza n. 9678 del 13 aprile 2025, la Cassazione ha confermato la legittimità per MCC di procedere all’esecuzione esattoriale diretta (senza titolo esecutivo giudiziario) nei confronti dei garanti privati/fideiussori. Tale orientamento nasce dal fatto che il credito di MCC, dopo l’escussione della garanzia, è qualificato non più come credito di diritto comune derivante dal contratto di finanziamento, ma come credito pubblico privilegiato verso l’impresa o il garante, finalizzato a “riacquisire risorse pubbliche” al fondo. Questo comporta che la banca finanziatrice, se non ha rispettato i propri obblighi, può essere soggetta ad azione di rivalsa da parte dello Stato/MCC, e i garanti/fideiussori possono trovarsi a rispondere nei confronti dello Stato e non solo della banca originaria.
Criticità giuridiche e profili di rischio
Ci sono diversi profili critici che rendono la materia particolarmente complessa e delicata:
Obbligo di valutazione del merito creditizio: come sopra accennato, la banca non può “passare la pratica” alla garanzia pubblica senza effettuare un’adeguata istruttoria: ignorare segnali di insolvenza o crisi può comportare la nullità del finanziamento.
Qualificazione del credito dello Stato/MCC: è ancora dibattuto se MCC agisca in surrogazione o con diritto proprio. Questa distinzione è rilevante perché può influenzare la procedura di recupero, il privilegio, il termine di prescrizione.
Tutela del garante/fideiussore: specie quando si tratta di persone fisiche, la giurisprudenza sta evidenziando la necessità di verificare la validità delle clausole di fideiussione e dei contratti legati al finanziamento garantito. Ad esempio, il Tribunale di Firenze, sentenza n. 2075/2025, ha dichiarato vessatoria la clausola che derogava all’art. 1957 c.c. nei contratti di fideiussione a favore di MCC, con conseguente estinzione della garanzia per decadenza.
Possibile responsabilità erariale della banca: se la banca viola i suoi obblighi, lo Stato/MCC può legittimamente chiedere rivalsa, e la banca potrebbe rispondere anche a titolo di colpa grave nei confronti della finanza pubblica.
Procedure esecutive rapide: l’azione esattoriale diretta pone questioni di tutela del debitore/garante, ad esempio circa la preventiva verifica della natura del credito e del titolo esecutivo.
Implicazioni pratiche per banche, imprese e garanti
Dal punto di vista operativo, le conseguenze per i diversi attori sono molteplici:
Per le banche finanziatrici:
Devono rafforzare le procedure interne di istruttoria, valutazione e monitoraggio delle pratiche garantite MCC.
Devono essere consapevoli del fatto che la garanzia pubblica non rende privo di rischi l’intervento della banca: la quota non garantita resta a carico della stessa e la banca può essere esposta a responsabilità risarcitoria o erariale.
Devono includere nei propri sistemi di compliance e risk-management la normativa relativa alle garanzie pubbliche, le clausole contrattuali di fideiussione, la gestione di eventuali default.
Per le imprese beneficiarie:
Essere consapevoli che l’erogazione “grazie alla garanzia pubblica” non significa che il rimborso non sia richiesto: il debitore resta tenuto al pagamento integrale del finanziamento.
In caso di difficoltà finanziaria, sussiste il rischio che la banca escuta la garanzia pubblica e successivamente MCC o lo Stato escuta a loro volta il debitore o i garanti.
Dovranno quindi prestare attenzione ai contratti di garanzia e filiere contrattuali (fideiussioni, clausole, ecc.).
Per i garanti/fideiussori:
Devono esaminare con attenzione la validità della fideiussione (in particolare se consumatori, e se sono stati rispettati gli obblighi d’informazione, le clausole vessatorie, ecc.).
Devono valutare che, anche se la banca ha utilizzato la garanzia statale, possono essere chiamati a rispondere nei confronti di MCC o dello Stato.
Hanno la possibilità (in alcuni casi) di opporre eccezioni: ad esempio, il Tribunale di Firenze ha ritenuto nulla la clausola che derogava all’art. 1957 c.c., consentendo al fideiussore-consumatore di evitare la cartella di pagamento.
Il profilo dell’“annerimento erariale” e della sussidiarietà
L’espressione “responsabilità erariale sussidiaria della banca” merita un chiarimento. Non si tratta di una responsabilità erariale in senso stretto (tipica dei pubblici funzionari), bensì di una rivalsa che lo Stato (o MCC) può esercitare nei confronti della banca che ha gestito in modo negligente l’operazione garantita, determinando un danno alla finanza pubblica (cioè alle risorse che garantiscono le imprese). La sussidiarietà si riferisce al fatto che lo Stato interviene con la garanzia solo se la banca non riesce a far fronte al rischio – ma se la banca non ha vigilato o ha operato con colpa grave, può risponderne. In sintesi: la banca è “sussidiaria” rispetto allo Stato nel rischio residuo, ma può essere chiamata a rispondere se ha violato i propri obblighi.Ciò impone alle banche una particolare diligenza nella gestione dei crediti agevolati e garantiti: non bastano le formalità, serve effettivo controllo e monitoraggio.
Quali sviluppi giurisprudenziali e quali scenari futuri?
La dottrina e la giurisprudenza richiamano diversi possibili sviluppi cruciali:
La Corte di Cassazione ha già più volte affermato la legittimità della riscossione esattoriale diretta da parte di MCC nei confronti del garante/fideiussore dopo l’escussione della garanzia.
Tuttavia, resta aperto il dibattito sulla qualificazione del credito di MCC (surroga vs diritto proprio) e sulle conseguenze in termini di prescrizione, privilegio, azione esecutiva.
Un ulteriore filone riguarda la nullità del finanziamento quando la banca non rispetta gli obblighi di valutazione: se si afferma sempre più questa linea, molte operazioni agevolate potrebbero trovarsi sotto contestazione.
Anche la tutela del garante‐consumatore è un tema in evoluzione: l’articolo del Tribunale di Firenze (2075/2025) segnala che anche nell’ambito dei finanziamenti garantiti MCC è possibile contestare clausole vessatorie e ottenere estinzione della garanzia.
Infine, il monitoraggio e la supervisione della banca da parte della vigilanza bancaria (ad es. Banca d’Italia) potrebbero intensificarsi, soprattutto alla luce dell’attenzione sugli strumenti pubblici di garanzia.
Conclusioni operative
Per le banche che operano nel segmento dei finanziamenti garantiti da MCC emerge chiaramente che non è sufficiente l’intervento pubblico di garanzia per considerare l’operazione “sicura”: la banca deve applicare tutti i principi di diligenza, valutazione, monitoraggio come se fosse un normale finanziamento, e deve documentare in modo adeguato l’istruttoria.In caso contrario, la banca può trovarsi non solo a rischio di perdita sull’esposizione residua, ma anche soggetta a rivalsa da parte dello Stato o di MCC e, in ultima analisi, ad una forma di responsabilità “sussidiaria”.Per le imprese e i garanti, va tenuto presente che la presenza della garanzia pubblica non elimina il rischio: possono sorgere contestazioni sulla validità della garanzia o azioni di recupero nei loro confronti. Il sistema, quindi, rimane efficace come strumento di supporto al credito – ma richiede che ogni parte (banca, impresa, garante) operi con consapevolezza e rispetto delle regole che la disciplina impone.






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