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Concordato, il socio della Stp non resta sempre bloccato

Quando la società professionale è fuori dagli Isa, l'accesso individuale al patto fiscale torna possibile.


La disciplina del concordato preventivo biennale continua a porre un problema delicato per i professionisti che svolgono attività individuale e, al tempo stesso, partecipano a una Stp o a una Sta. Il punto centrale è capire quando l'esclusione della società dagli Isa trascini con sé anche il socio e quando, invece, consenta una valutazione autonoma della sua posizione fiscale.


Il chiarimento valorizza una distinzione tutt'altro che formale. La causa ostativa introdotta nel sistema del concordato, disciplinato dal decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13 e poi modificato dal decreto legislativo 12 giugno 2025, n. 81, mira a evitare adesioni disallineate tra il professionista e la struttura associativa o societaria alla quale partecipa. Tuttavia, questa regola non opera in modo meccanico quando, per l'attività esercitata dalla società tra professionisti o dalla società tra avvocati, non risultano approvati gli Isa.


In tale ipotesi, il socio che applica gli Isa per la propria attività individuale può accedere al patto con il Fisco senza essere vincolato dall'impossibilità della società di aderire. La conseguenza pratica è rilevante: l'esclusione della Stp o della Sta non diventa automaticamente una preclusione personale, ma deve essere letta alla luce della ragione tecnica per cui l'ente resta fuori dal perimetro degli indici sintetici di affidabilità.


La scelta di aderire resta, inoltre, libera. Il concordato non impone un obbligo di accettazione della proposta dell'Agenzia delle Entrate, ma offre al contribuente la possibilità di stabilizzare preventivamente la base imponibile per il biennio. Proprio per questo, la corretta qualificazione della posizione del socio assume valore strategico: può incidere sulla convenienza fiscale, sulla programmazione dei flussi finanziari e sulla gestione del rischio di controllo.


Per gli studi professionali organizzati in forma societaria, la questione apre un fronte operativo importante. Occorre verificare separatamente la posizione della società, quella dei soci e l'effettiva applicazione degli Isa, evitando letture automatiche che potrebbero escludere dal concordato soggetti che, in realtà, conservano i requisiti per accedervi.

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