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Bagaglio in ritardo, reclamo senza formalismi

10 giu
Tempo di lettura: 2 min

La Cassazione, con l’ordinanza n. 8684 del 7 aprile 2026, si allinea alla Corte di giustizia Ue e rafforza la tutela del passeggero nel trasporto aereo internazionale.

La Terza sezione civile della Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 8684 del 7 aprile 2026, interviene sul rapporto tra ritardo nella riconsegna del bagaglio e formalità del reclamo previste dalla Convenzione di Montréal del 28 maggio 1999, offrendo una lettura coerente con la più recente giurisprudenza unionale. La vicenda nasce dalla domanda risarcitoria di un passeggero che, atterrato a destinazione, non aveva ricevuto il proprio bagaglio e aveva immediatamente compilato il Rapporto di Irregolarità Bagaglio. Il collo gli era stato poi restituito il giorno successivo, ma il viaggiatore aveva chiesto il ristoro delle spese sostenute e dei disagi subiti.

In sede di merito era stato riconosciuto un rimborso di 731 euro per le spese documentate, confermando che il pregiudizio da ritardo del bagaglio diventa subito rilevante quando il viaggiatore deve procurarsi beni sostitutivi essenziali.

La compagnia aerea aveva eccepito la decadenza, sostenendo che la denuncia resa in aeroporto non potesse sostituire il reclamo da presentare entro ventuno giorni ai sensi dell’articolo 31 della Convenzione. La Cassazione ha respinto questa impostazione, valorizzando la funzione sostanziale dell’atto già compiuto dal passeggero. Secondo i giudici di legittimità, in presenza di una tempestiva segnalazione dell’irregolarità, non è conforme al sistema imporre un ulteriore adempimento meramente formale quando il vettore sia stato già posto nelle condizioni di conoscere il disservizio.

La soluzione si pone in linea con la Corte di giustizia dell’Unione europea, Sezione VIII, sentenza 5 giugno 2025, causa C-292/24, che ha chiarito come il reclamo per il ritardo nel trasporto dei bagagli possa essere validamente proposto anche prima che il bagaglio venga rimesso a disposizione del passeggero. L’interpretazione privilegia la tutela effettiva del consumatore e riduce il rischio che formalismi e oneri burocratici svuotino la garanzia risarcitoria.

Sul piano pratico, l’ordinanza consolida un orientamento favorevole ai passeggeri e richiama i vettori a una gestione meno difensiva del contenzioso. Resta comunque prudente, per chi subisce il disservizio, trasmettere entro il termine di ventuno giorni un reclamo circostanziato, utile a documentare l’entità del danno e a favorire un eventuale rimborso stragiudiziale. Il principio affermato, però, è chiaro: nel trasporto aereo internazionale la tutela del passeggero non può essere sacrificata da inutili duplicazioni documentali.

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