Occorre premettere, in modo sintetico, che il legislatore ha ammesso che un istituto di credito possa svolgere ogni attività finanziaria, che non sia oggetto a riserva, e possa quindi intermediare anche nei contratti di assicurazione.
E così, non di rado, si assiste alla stipula di contratti di assicurazione collocati da banche in collegamento ad operazioni di mutui immobiliari, di cessione del quinto, di crediti al consumo.
Sono quindi sorti quesiti in ordine all’effettivo ruolo delle banche nello svolgimento di un’attività che riguarda, appunto, la distribuzione di prodotti assicurativi, e come tali non propri, ma di terzi, con l'esigenza di individuare e perimetrare l’eventuale responsabilità dell’istituto di credito rispetto al proprio cliente.
L’Arbitro Bancario e Finanziario è intervenuto anche di recente con diverse pronunce, affermando il principio secondo il quale i doveri informativi dell’intermediario nella fase precontrattuale riguardano non solo il contratto principale, ma anche gli elementi ad esso accessori, come una polizza assicurativa. Pertanto, la banca, nel proporre al cliente una polizza collegata (per esempio) ad un finanziamento, è tenuta ad illustrare al cliente le diverse tipologie di copertura assicurativa per la tutela del credito ed a suggerire quelle più adeguate rispetto alle caratteristiche specifiche del cliente.
Presupposto perché la banca possa svolgere tale attività è la conoscenza della complessiva situazione personale e patrimoniale del cliente, nonché degli obiettivi perseguiti con la sottoscrizione di quel contratto. Al tempo stesso, l’omessa o insufficiente protezione della clientela comporta il trasferimento in capo al distributore - banca del rischio circa la valutazione della coerenza del prodotto agli obiettivi perseguiti dal contraente.
Pare al tempo stesso evidente che, nell’esecuzione di tali attività di indagine circa la valutazione del rischio dell’operazione, la banca, rispetto ad altri intermediari, sia favorita da pregressi rapporti intrattenuti con il cliente stesso, potendo infatti acquisire da operazioni passate informazioni utili in ordine alle caratteristiche di investimento e di coperture assicurative da proporre. Tale eventualità impone, però, all’istituto di credito specifici e più approfonditi adempimenti di profilazione, e ciò in ragione del fatto che l’esclusione della responsabilità in capo all’intermediario bancario è prevista laddove la condotta dell’investitore sia informata, e le scelte adottate dal primo si pongano in consapevole deroga al livello di propensione al rischio del cliente. Maggiori, quindi, sono le informazioni che la banca può acquisire nel profilare il cliente, maggiori sono anche le proprie responsabilità.
In ragione di quanto detto, l’istituto bancario, qualora svolga attività di distribuzione di prodotti assicurativi, opera pur sempre come intermediario, e come tale è sempre soggetto agli obblighi informativi, sia nella fase precontrattuale e di stipulazione del prodotto assicurativo, sia in quella successiva, esecutiva, nonostante l’estraneità al contratto intercorrente con l’impresa di assicurazione.
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