Pagamenti e limiti di spesa: i chiarimenti EBA su PSD2 e bonifici istantanei
- Martina Migliorati
- 5 ore fa
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L’Autorità bancaria europea (EBA), con la Q&A 7425/2025, ha fornito importanti chiarimenti sui limiti generali giornalieri o per singola transazione applicabili dai prestatori di servizi di pagamento (PSP) alle operazioni disposte dagli utenti (PSU), anche con finalità di prevenzione delle frodi.
In primo luogo, EBA ricorda che l’art. 68, par. 1 della Direttiva (UE) 2015/2366 (PSD2) consente a PSP e pagatore di concordare limiti di spesa per specifici strumenti di pagamento. Tali limiti possono essere differenziati per canale (ad esempio mobile banking), purché siano previsti nel contratto quadro, che deve contenere le informazioni richieste dall’art. 52, par. 2, lett. f) della PSD2 ed essere modificato nel rispetto dell’art. 54.
Quanto alla possibilità di applicare limiti diversi per pagamenti nazionali e transfrontalieri, la PSD2 non lo esclude, soprattutto se giustificato da differenti livelli di rischio di frode. Anche in questo caso, però, i limiti devono essere concordati contrattualmente e conformi alla normativa UE applicabile.
Particolare attenzione è riservata ai bonifici istantanei in euro. L’art. 5-bis, par. 6 del Regolamento (UE) n. 260/2012, come modificato dal Regolamento (UE) 2024/886, attribuisce all’utente il diritto di fissare e modificare liberamente il limite massimo trasferibile, su base giornaliera o per singola operazione, valido per tutti i canali. Il PSP deve rifiutare l’operazione che superi tale limite e informarne l’utente.
Infine, per i bonifici ordinari, EBA chiarisce che la PSD2 non impone ai PSP l’obbligo di aumentare i limiti su richiesta dell’utente. L’eventuale rifiuto deve però essere valutato alla luce del contratto quadro e delle norme di tutela dei consumatori, incluse quelle sulle clausole abusive.




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