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Bancarotta fraudolenta documentale e accertamento dell’elemento soggettivo

  • Immagine del redattore: Luca Baj
    Luca Baj
  • 31 dic 2025
  • Tempo di lettura: 1 min

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La bancarotta fraudolenta documentale richiede un accertamento rigoroso dell’elemento soggettivo, che non può essere desunto automaticamente dalla mera irregolarità o dalla mancanza delle scritture contabili.Secondo la Sezione V penale, sentenza 10 novembre 2025 n. 36575, la fraudolenza non coincide con il semplice inadempimento degli obblighi contabili, ma presuppone la prova che l’agente abbia agito con la coscienza e volontà di rendere impossibile o gravemente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, ovvero con l’intento di arrecare un pregiudizio ai creditori.

La pronuncia chiarisce che tale dolo non può essere automaticamente ricondotto alla posizione formale di amministratore, soprattutto quando il soggetto non abbia avuto un ruolo effettivo nella gestione societaria.

In difetto di una prova specifica dell’intenzionalità fraudolenta, deve essere esclusa la configurabilità della bancarotta fraudolenta documentale, potendo la condotta essere eventualmente ricondotta alla fattispecie di bancarotta semplice documentale, caratterizzata dalla colpa.

La sentenza distingue inoltre tra omessa tenuta e tenuta irregolare delle scritture.L’omessa tenuta, se frutto di una scelta consapevole diretta a impedire la ricostruzione patrimoniale al fine di danneggiare i creditori, integra la bancarotta fraudolenta documentale in forma specifica.

La tenuta irregolare o inattendibile delle scritture configura invece la forma generica della medesima fattispecie, mentre l’assenza del dolo comporta la degradazione nella figura meno grave della bancarotta semplice documentale.

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