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Riforma del decreto legislativo 231 e nuovi meccanismi di estinzione dell’illecito

  • Immagine del redattore: Luca Baj
    Luca Baj
  • 2 giorni fa
  • Tempo di lettura: 2 min

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L’intervento di revisione del decreto legislativo 231 del 2001 introduce una modifica significativa dell’impianto della responsabilità da reato degli enti, orientata a rafforzare il ruolo dei modelli di organizzazione, gestione e controllo come strumento dinamico di prevenzione e di recupero della legalità aziendale. La proposta di riforma amplia le ipotesi in cui l’ente può accedere a esiti favorevoli del procedimento, valorizzando condotte riparatorie e riorganizzative successive alla commissione del reato, purché inserite in un contesto di compliance già avviato.

La nuova disciplina prevede la possibilità di giungere all’estinzione dell’illecito quando l’ente dimostri di essersi dotato, prima del fatto, di un modello organizzativo esistente e operante, sebbene risultato parzialmente inadeguato, e di aver intrapreso un percorso concreto di eliminazione delle carenze che hanno agevolato il reato presupposto. Resta escluso l’accesso al beneficio nei casi in cui la violazione si collochi in un’area di rischio del tutto priva di protocolli o in presenza di un organismo di vigilanza assente o meramente formale.

Sul piano procedurale viene riconosciuto all’ente un termine per proporre al giudice un progetto di integrazione o riorganizzazione del modello, accompagnato da misure volte a neutralizzare le conseguenze dannose o pericolose dell’illecito, ferma la necessità del risarcimento del danno e della restituzione del profitto. La valutazione giudiziale si svolge in un contraddittorio strutturato, nel quale l’autorità giudiziaria assume un ruolo di verifica sostanziale della capacità dell’ente di rinnovare i propri assetti organizzativi, anche attraverso indicazioni correttive ulteriori.

Accanto a tali strumenti viene estesa all’ente la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, quando l’illecito amministrativo risulti episodico e non espressivo di una carenza sistemica. La riforma recepisce inoltre specifiche ipotesi di cause estintive già previste in ambito ambientale e tributario, consentendo alla persona giuridica di beneficiare dei meccanismi premiali collegati all’eliminazione delle carenze organizzative e all’adempimento tempestivo degli obblighi riparatori, in coerenza con un modello di responsabilità orientato alla prevenzione e alla collaborazione.

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