Banca Etruria, la Cassazione accoglie i ricorsidella Consob contro i vertici
- Luca Baj

- 15 giu
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Nuovo processo per gli ex vertici della Banca Popolare dell’Etruria e del Lazio, in quanto le sanzioni irrogate (nel luglio 2017) dalla Consob per “carenze informative nel prospetto per l’offerta di azioni” (del 7 giugno 2013), non erano tardive in quanto soltanto nel maggio 2016 la Consob aveva ricevuto dalla Banca d’Italia l’esito dei rilievi ispettivi condotti da via Nazionale nel 2013 (Cassazione, ordinanze nn. 13019, 13104, 13105, 13106, 13108 e 13110/2025).
Il dies a quo della procedura sanzionatoria Consob: la Cassazione ribalta la decisione della Corte di appello di Firenze
La Corte di Cassazione ha accolto i ricorsi presentati dalla Consob contro la decisione della Corte di appello di Firenze che, nel 2019, aveva annullato le delibere sanzionatorie emesse nei confronti di alcuni vertici di una banca, ritenendo tardiva l’instaurazione della procedura sanzionatoria. La Suprema Corte ha chiarito che il termine perentorio per l’avvio del procedimento decorre non dalla generica disponibilità di documenti da parte dell’ente sanzionatore, ma solo dall’effettiva acquisizione integrale degli atti necessari per definire le indagini.
La vicenda prende avvio con le sanzioni amministrative deliberate da Consob nei confronti del presidente del consiglio di amministrazione e membro del comitato esecutivo (sanzione di 80.000 euro), del direttore generale (80.000 euro) e di quattro consiglieri di amministrazione (30.000 euro ciascuno) di una banca, per presunte irregolarità nella distribuzione di strumenti finanziari.
Nel 2019, la Corte di appello di Firenze aveva annullato tali sanzioni, ritenendo che il procedimento sanzionatorio fosse stato avviato oltre il termine previsto dal primo comma dell’articolo 195 del Testo unico della finanza (TUF), secondo cui l’autorità deve notificare la contestazione entro 180 giorni dalla conclusione delle proprie attività istruttorie.
Per i giudici fiorentini, la documentazione inviata dalla banca nel maggio 2013 era già sufficiente a mettere la Commissione in grado di giungere a un accertamento definitivo, con la conseguenza che il procedimento avviato nel 2016 era tardivo.
La Cassazione ha invece sottolineato l’esistenza di un elemento determinante omesso nella valutazione della Corte di merito: Consob aveva acquisito copia dei “rilievi ispettivi” relativi alle verifiche condotte dalla Banca d’Italia tra marzo e settembre 2013, nonché delle note della stessa Banca d’Italia del 24 luglio 2012 e del 3 dicembre 2013, solo il 12 maggio 2016.
Tali documenti, chiarisce la Suprema Corte, sono stati trasmessi alla Consob nell’ambito di un’indagine avviata per verificare la correttezza delle modalità di distribuzione degli strumenti finanziari da parte della banca. Inoltre, viene rilevato che l’attività investigativa della Consob non si è limitata alla ricezione passiva di documenti ma ha compreso anche una propria istruttoria autonoma, iniziata formalmente nel dicembre 2015 con una richiesta di dati e notizie rivolta alla nuova banca subentrata.
Solo con la completa ed effettiva acquisizione di questi elementi istruttori, dunque, si poteva considerare chiusa l’attività d’indagine da parte dell’autorità di vigilanza, e solo da tale momento – secondo la Cassazione – decorre il termine perentorio previsto per l’adozione della contestazione.
La Cassazione ha affermato un principio importante: la decorrenza del termine per l’avvio del procedimento sanzionatorio previsto dall’art. 195 TUF non coincide automaticamente con l’invio da parte del soggetto vigilato di documentazione generica o parziale, ma va individuata con riferimento al momento in cui Consob abbia effettivamente acquisito la totalità dei documenti rilevanti e concluso l’attività istruttoria.
Di conseguenza, non può ritenersi tardivo un procedimento che prende avvio solo dopo che l’autorità ha ricevuto tutti gli elementi indispensabili per un’accusa compiuta. La posizione assunta dalla Cassazione tutela così anche il principio del contraddittorio e il diritto di difesa, garantendo che le contestazioni si fondino su un quadro probatorio completo e definitivo.
Con questa decisione, la Cassazione ha cassato la pronuncia della Corte di appello di Firenze, riconoscendo la legittimità della tempistica seguita dalla Consob nell’instaurazione del procedimento sanzionatorio. In questo modo, riacquistano efficacia le delibere con cui l’autorità di vigilanza aveva sanzionato gli ex vertici della banca coinvolta.
Si tratta di una pronuncia significativa anche per il futuro, poiché definisce con chiarezza il momento di chiusura dell’attività istruttoria dell’autorità di vigilanza, fondamentale per calcolare la decorrenza dei termini previsti a pena di decadenza per l’avvio del procedimento.
La sentenza offre quindi un importante chiarimento per tutti i procedimenti sanzionatori nel settore finanziario, stabilendo una linea interpretativa favorevole a una lettura sostanzialistica della chiusura dell’attività di accertamento, ancorata alla disponibilità effettiva e completa degli elementi probatori e non a meri atti formali.





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