Ascensori e montacarichi, spese e accessibilità nel governo dell’edificio
- piscitellidaniel
- 5 giorni fa
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Riparto dei costi, sicurezza e barriere architettoniche richiedono una gestione tecnica e giuridica coordinata.
Gli ascensori sono espressamente compresi tra le parti comuni dall’articolo 1117 del codice civile quando sono destinati all’uso comune dell’edificio. La loro disciplina incrocia proprietà, sicurezza, accessibilità e ripartizione delle spese, con effetti rilevanti per l’amministratore. L’articolo 1124 del codice civile stabilisce che la manutenzione e la sostituzione di scale e ascensori siano sostenute dai proprietari delle unità immobiliari cui servono: metà della spesa in ragione del valore delle singole unità e metà in proporzione all’altezza di ciascun piano dal suolo.
Diverso è il caso dell’installazione ex novo. Quando l’edificio ne è privo, l’ascensore può costituire innovazione e richiedere le maggioranze previste dall’articolo 1136 del codice civile, con particolare attenzione ai limiti dell’articolo 1120: l’opera non deve pregiudicare stabilità, sicurezza, decoro o pari uso delle parti comuni. Se l’intervento è finalizzato all’eliminazione delle barriere architettoniche, il quadro normativo, anche alla luce della legge n. 13 del 9 gennaio 1989 e del decreto ministeriale n. 236 del 14 giugno 1989, orienta l’interpretazione verso la massima tutela dell’accessibilità.
La questione non è soltanto contabile. Un ascensore incide su valore immobiliare, fruibilità degli appartamenti e inclusione delle persone con ridotta mobilità. L’amministratore deve distinguere tra spese di installazione, manutenzione, adeguamento tecnico e verifica periodica, evitando riparti indistinti. Deve inoltre verificare la conformità dell’impianto alle regole di sicurezza, perché un’omissione nella manutenzione può trasformare un servizio comune in fonte di responsabilità. La corretta gestione dell’ascensore diventa così indice di buona amministrazione condominiale.





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