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Luca Baj

ABF su fideiussione omnibus e clausola a prima richiesta


Il Collegio di coordinamento dell’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) ha pronunciato la Decisione n. 16511 del 29 dicembre 2022 riguardo la validità del contratto di fideiussione omnibus stipulato in seguito a intese anticoncorrenziali, soffermandosi sull’onere probatorio e chiarendo la natura della clausola a prima richiesta.

  1. Con riferimento alle fideiussioni stipulate dopo il 5 maggio 2005, le clausole riproduttive degli artt. 2, 6 e 8 dello schema uniforme predisposto dall’ABI – di cui la Banca d’Italia ha accertato il carattere restrittivo della concorrenza con Provvedimento n. 55/2005 – non possono ex se considerarsi anticoncorrenziali e dunque nulle. Tale Provvedimento, infatti, non può considerarsi prova privilegiata per le fideiussioni, quale quella oggetto della presente controversia, sottoscritte a distanza di anni dalla data dello stesso.

  2. La clausola “a prima richiesta” contenuta in un contratto di fideiussione non vale a qualificarlo quale contratto autonomo di garanzia, non essendo sufficiente a privare il contratto medesimo del carattere di accessorietà rispetto al credito garantito.

La controversia trae origine dal noto provvedimento numero 55 del 2 maggio 2005 con cui Banca d’Italia, in veste di autorità garante della concorrenza tra le banche, ha affermato che gli articoli 2, 6 e 8 dello schema contrattuale di fideiussione omnibus predisposto dall’ABI nel 2002 contenevano disposizioni in conflitto con l’articolo 2, comma 2, lettera a) della Legge n. 287/1990 (Legge Antitrust), “nella misura in cui vengano applicati in modo uniforme”.

In seguito all’accertamento condotto dalla Banca d’Italia, si è posto il problema relativo al destino dei contratti stipulati successivamente, ovvero delle fideiussioni rilasciate da terze parti a favore di intermediari finanziari che riproducono le clausole del modello di fideiussione omnibus oggetto di censura da parte della Banca d’Italia.

Prima il Collegio di Coordinamento ABF, con la decisione n. 14555/20, poi le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 41994/2021, hanno affermato il principio della nullità parziale quale conseguenze della sottoscrizione di una fideiussione stipulata in conformità di intese anticoncorrenziali censurate dal provvedimento n. 55 della Banca d’Italia.

Tuttavia, la questione relativa all’estensione dell’accertamento di Banca d’Italia alle fideiussioni stipulate dopo il 2005 è stata tralasciata sia nella decisione del Collegio di Coordinamento che nella sentenza delle Sezioni Unite, nonostante queste abbiano esaminato casi successivi all’accordo sanzionato.

Secondo la giurisprudenza successiva alle decisioni delle Sezioni Unite, non è possibile estendere automaticamente l’accertamento della Banca d’Italia alle fideiussioni stipulate successivamente al 2005.

In questo caso, l’onere della prova della sussistenza di un’intesa anticoncorrenziale e dell’applicazione uniforme delle clausole contrattuali grava sull’attore che ha interesse a far cadere il contratto.

Confermando l’orientamento della giurisprudenza successiva, la presente decisione del Collegio di coordinamento dell’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) ritiene che la mera presenza di clausole uguali a quelle dello schema di fideiussione censurato dalla Banca d’Italia non può essere considerata sufficiente a dimostrare l’esistenza di un’intesa anticoncorrenziale o la continuazione di tale intesa nel tempo.

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