1) La rinuncia alla domanda, a differenza della rinuncia agli atti del giudizio, non richiede l’adozione di forme particolari, non necessita di accettazione della controparte ed estingue l’azione.Autorità: Tribunale di Napoli, sezione VI civile, sentenza.Data: 23 aprile 2026.Numero: 6551. 2) La diminuzione patrimoniale (“depauperatio”) subita dall’autore di una prestazione d’opera in favore della P.A., in assenza di un contratto valido ed efficace, da compensare ai sensi dell
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