Servizi di investimento, forma del contratto e ordini orali: i limiti della nullità

La consegna del documento contrattuale non incide sulla validità del contratto quadro, mentre la registrazione dell’ordine telefonico ha funzione probatoria e non costituisce requisito di forma.
Nel settore dell’intermediazione finanziaria, la Corte di cassazione, Sezione I civile, con ordinanza n. 20264 del 16 giugno 2026, ha ribadito un principio di particolare rilievo in materia di contratti relativi alla prestazione di servizi di investimento. La decisione chiarisce, infatti, che la nullità prevista dall’articolo 23 del Tuf è posta a presidio del solo requisito della forma scritta del contratto e non si estende all’eventuale omissione della consegna al cliente di una copia del documento contrattuale.
Secondo l’ordinanza, l’obbligo di consegna del documento firmato si colloca in una fase successiva rispetto al perfezionamento del vincolo negoziale. Ne deriva che il suo eventuale inadempimento non determina l’invalidità dell’accordo, ma può semmai assumere rilievo sul piano della responsabilità contrattuale. La Corte distingue così con nettezza il profilo genetico del contratto da quello esecutivo, evitando di sovrapporre la violazione di obblighi informativi successivi alla mancanza del requisito formale richiesto dalla legge.
Un ulteriore passaggio di interesse riguarda gli ordini impartiti oralmente dal cliente all’intermediario. Quando il contratto quadro preveda, ai sensi dell’articolo 1352 del codice civile, la possibilità di conferire ordini telefonici, trova applicazione la disciplina regolamentare che impone alla banca di registrarli su nastro magnetico o su altro supporto equivalente. Anche in questo caso, però, la Suprema Corte esclude che tale registrazione integri un requisito di forma, sia pure ad probationem.
La registrazione, precisa la Cassazione, rappresenta piuttosto uno strumento di facilitazione della prova dell’ordine impartito dal cliente e dell’operazione richiesta. La sua funzione è quella di rendere più agevole l’accertamento dell’effettivo contenuto dell’ordine e, correlativamente, di consentire all’intermediario di dimostrare la correttezza del proprio operato. Non si tratta, dunque, di un elemento costitutivo dell’ordine, ma di un presidio documentale destinato a incidere sul terreno probatorio.
L’ordinanza si inserisce nel solco di un orientamento volto a circoscrivere la nullità di protezione entro i limiti espressamente previsti dalla legge, evitando letture estensive che possano alterare l’equilibrio tra tutela dell’investitore e certezza dei rapporti contrattuali. Il principio affermato conferma che, nei contratti bancari e nei servizi di investimento, la violazione di obblighi successivi alla conclusione del contratto non determina automaticamente la caducazione del rapporto, restando distinta dalla mancanza della forma scritta richiesta dal legislatore.






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