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Prelazione del promotore: il no della Corte Europea


Nel vecchio Codice dei Contratti Pubblici era da tempo presente un principio controverso: la prelazione del promotore finanziario. Ciò significava che il promotore finanziario, in una gara pubblica, poteva pareggiare l'offerta del bando vincente in un secondo momento, portando a delle gare de facto truccate.


Nel caso di specie, il Comune di Milano aveva affidato, tramite concessione, la realizzazione e gestione di 70 servizi igienici pubblici automatizzati. Una società ha impugnato l’aggiudicazione, contestando l’esercizio del diritto di prelazione riconosciuto al promotore dell’iniziativa dalla normativa italiana. In sostanza, il promotore, grazie alla prelazione prevista dalla legge italiana, aveva pareggiato, in un secondo momento, l’offerta migliore presentata da un’altra società, vincendo la concessione.


La corte europea ha stabilito che, sebbene sia possibile per il promotore presentare un'offerta per il suo stesso bando, la possibilità di presentare l'offerta in un secondo momento, ottimizzandola in base alle proposte già sul tavolo, viola diversi principi:

  • Il principio di uguaglianza, perchè mette in una posizione di vantaggio il promotore

  • Il principio di trasparenza, perchè gli altri concorrenti non hanno le stesse informazioni del promotore

  • Le disposizioni della direttiva sulle concessioni in materia di innovazione

  • Il principio della libertà di stabilimento (impedendo una corretta partecipazione alla gara alle altre imprese, comprese quelle straniere)


Pertanto, è ora illegittimo per i promotori presentare offerte alle proprie gare regolate in base alle offerte già presentate. E si chiude un'altra scappatoia nel sistema legislativo italiano.

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