La CGUE si è di recente pronunciata sul tema della estinzione anticipata dei contratti di credito immobiliare ai consumatori, facendo seguito alla ben nota sentenza Lexitor.
La sentenza più recente della Corte Europea, pubblicata il 9 febbraio scorso, prende il via nel contesto di un contratto di credito immobiliare ai consumatori contenente una clausola per l’estinzione anticipata del finanziamento, la quale prevedeva in favore del consumatore il rimborso dei costi connessi alla durata del credito, ma non invece delle spese di gestione indipendenti dalla durata stessa.
Il quesito formulato alla Corte richiedeva se una normativa nazionale che prevedesse il rimborso dei soli costi commisurati alla durata del finanziamento contrastasse con la Direttiva UE 2014/17.
La Corte ritiene che una siffatta normativa nazionale non si ponga in dilazione della suddetta direttiva. La pronuncia si pone, in ogni caso, nell’ottica della tutela del consumatore, statuendo che a livello nazionale debba garantirsi che i costi indipendenti dalla durata del contratto non costituiscano mera remunerazione dell’istituto di credito, ed in ogni caso del creditore, per il semplice utilizzo momentaneo del capitale o per prestazioni che non sono ancora state fruite dal consumatore.
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