Mutui agevolati e usura: la Cassazione conferma l'applicazione dei tassi soglia anche con garanzie pubbliche
- Martina Migliorati
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Con la sentenza n. 3708 del 18 febbraio 2026, la Prima Sezione civile della Corte di Cassazione (Pres. Scoditti, Rel. Caiazzo) ha affrontato il tema della nullità per usura nei contratti di mutuo agevolato, offrendo chiarimenti rilevanti sia sulla qualificazione di tali finanziamenti sia sull’applicabilità della disciplina antiusura.
La vicenda trae origine da un ricorso proposto ai sensi dell’art. 702-bis c.p.c. nei confronti di una banca che aveva stipulato con il ricorrente quattro contratti di mutuo, tra cui uno assistito da garanzia fideiussoria regionale. Il mutuatario sosteneva di aver già restituito somme superiori al capitale ricevuto e chiedeva pertanto l’accertamento dell’insussistenza del debito residuo, oltre al riconoscimento di un proprio credito, deducendo la nullità di alcune clausole per usura e anatocismo, sia con riferimento agli interessi corrispettivi sia a quelli moratori.
Dopo il rigetto in primo grado, la Corte d’appello aveva ribaltato la decisione, ritenendo che i tassi applicati superassero la soglia usuraria e dichiarando, conseguentemente, che nulla fosse dovuto alla banca. In tale contesto, i giudici di merito avevano qualificato il finanziamento agevolato come sostanzialmente assimilabile ai mutui, valorizzando elementi quali la durata del rapporto, l’entità delle somme erogate e la previsione di un rimborso mediante rate costanti, escludendo quindi la riconducibilità alla categoria residuale degli “altri finanziamenti”.
La Corte di Cassazione ha confermato tale impostazione, ribadendo che, in caso di incertezza sulla qualificazione giuridica di un contratto, il giudice deve individuare la categoria di riferimento sulla base di criteri di omogeneità sostanziale. In particolare, occorre considerare la natura del prestito, i rischi assunti dal creditore, la presenza di interessi convenzionali, le modalità di restituzione del capitale e l’eventuale prestazione di garanzie personali. Richiamando anche precedenti arresti (tra cui Cass. n. 23866/2024), la Suprema Corte ha dunque avallato l’inquadramento del mutuo agevolato nella categoria dei mutui ai fini dell’applicazione dei tassi soglia.
Un passaggio particolarmente significativo riguarda l’irrilevanza della componente “agevolata” del finanziamento: la presenza di un contributo pubblico o di una garanzia regionale non esclude l’applicazione della normativa antiusura. Anche in tali ipotesi, infatti, devono essere rispettati i limiti fissati dai tassi effettivi globali medi (TEGM) relativi ai mutui.
La Cassazione ha inoltre ribadito che la disciplina antiusura si estende anche agli interessi moratori, in quanto diretta a sanzionare la promessa di qualsiasi prestazione usuraria collegata al contratto. Il fatto che tali interessi non siano inclusi nel calcolo del TEGM non ne impedisce la valutazione ai fini dell’usura, né esclude l’applicazione dei decreti ministeriali.
Una volta accertata la natura usuraria degli interessi, trova applicazione l’art. 1815, comma 2, c.c., con la conseguenza che gli interessi non sono dovuti nella misura pattuita. In particolare, per quanto riguarda gli interessi moratori, essi devono essere ricondotti entro i limiti della misura lecita dei corrispettivi.
Infine, la Corte ha ricordato che, nei contratti conclusi con i consumatori, si affianca la disciplina speciale di tutela prevista dal diritto dell’Unione e dalla normativa interna di recepimento, lasciando al soggetto interessato la scelta del rimedio più adeguato da far valere.
La pronuncia si inserisce in un orientamento volto a garantire un’applicazione rigorosa della normativa antiusura, chiarendo che anche i finanziamenti assistiti da agevolazioni pubbliche non sfuggono al rispetto dei limiti legali, e rafforzando la tutela del contraente debole nei rapporti con gli intermediari finanziari.




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