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La disciplina del lavoro minorile: limiti, tutele e responsabilità datoriali

  • Immagine del redattore: Luca Baj
    Luca Baj
  • 2 giorni fa
  • Tempo di lettura: 5 min

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La regolamentazione del lavoro minorile costituisce un pilastro dell’ordinamento lavoristico, improntato alla tutela della dignità e della sicurezza dei soggetti non ancora pienamente maturi dal punto di vista fisico e psicologico. L’intervento normativo si sviluppa in un quadro multilivello che vede l’interazione tra fonti internazionali, europee e nazionali, in un’ottica di protezione integrale del minore come soggetto portatore di diritti inviolabili, anche nel contesto produttivo.

Il sistema di riferimento si fonda su una pluralità di strumenti: le Convenzioni dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro n. 138 e n. 182, la Direttiva 94/33/CE e la Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, ratificata in Italia con la Legge n. 176 del 1991. In ambito interno, la normativa cardine è rappresentata dalla Legge n. 977 del 1967, come modificata dal D.lgs. n. 345 del 1999, integrata dal D.lgs. n. 81 del 2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Il quadro costituzionale di riferimento è delineato dagli articoli 34 e 37 della Costituzione, che sanciscono il diritto all’istruzione e la protezione del lavoro minorile contro forme di sfruttamento e attività incompatibili con l’età e lo sviluppo.

La ratio dell’intervento legislativo è individuabile nel bilanciamento tra il diritto alla protezione e quello all’inserimento graduale nel mondo del lavoro. L’obiettivo è garantire che l’attività lavorativa costituisca per il minore un momento formativo e di crescita, mai un fattore di compromissione del suo sviluppo o della sua educazione. Ne consegue che la legittima occupazione del minore presuppone condizioni di sicurezza, orari compatibili con i percorsi scolastici e l’esclusione di mansioni pericolose o pregiudizievoli.

L’ammissione dei minori al lavoro è consentita, in via generale, solo a partire dai quindici anni, età minima di accesso all’occupazione stabilita dall’art. 1 della L. 977/1967. Tuttavia, sono previste deroghe per attività di carattere culturale, artistico, sportivo o pubblicitario, nonché nel settore dello spettacolo, purché esse non pregiudichino la frequenza scolastica, la salute e lo sviluppo del minore. In tali ipotesi è necessaria un’autorizzazione preventiva della Direzione provinciale del lavoro, rilasciata previo consenso scritto dei titolari della responsabilità genitoriale. Tale autorizzazione rappresenta un presidio di legalità e controllo, volto ad assicurare che l’attività del minore rispetti le finalità educative e formative proprie del suo status.

Restano escluse dal campo di applicazione della L. 977/1967 le prestazioni di lavoro domestico o occasionale rese nell’ambito dell’impresa familiare, purché non pregiudizievoli o pericolose. Analoga disciplina di settore è prevista per i minori occupati a bordo delle navi, in ragione delle peculiarità del contesto lavorativo marittimo.

Elemento imprescindibile per l’avviamento al lavoro è la valutazione dei rischi da parte del datore di lavoro, in ossequio al D.lgs. 81/2008. Essa deve tenere conto della mancanza di esperienza, della minore consapevolezza dei rischi e dello sviluppo ancora incompleto dei minori. Il datore di lavoro è tenuto ad aggiornare periodicamente la valutazione e a predisporre idonei dispositivi di protezione individuale e collettiva. Il documento di valutazione dei rischi (DVR) deve essere specificamente adattato alle caratteristiche dei soggetti minorenni e alle attività effettivamente svolte.

È fatto espresso divieto di adibire minori a lavori pericolosi o a mansioni comprese nell’allegato I alla L. 977/1967, introdotto dal D.lgs. 345/1999. Tali attività possono essere svolte solo per fini formativi e sotto la sorveglianza diretta di formatori qualificati in materia di prevenzione e sicurezza, e unicamente per il tempo strettamente necessario alla formazione. L’attività formativa, se svolta in ambienti di lavoro, deve essere preventivamente autorizzata dalla Direzione provinciale del lavoro, previo parere dell’azienda sanitaria locale competente.

Particolare attenzione è riservata all’idoneità fisica dei minori, che deve essere accertata mediante visite mediche preventive e periodiche, a intervalli non superiori a un anno, a cura e spese del datore di lavoro. Il medico competente del Servizio sanitario nazionale ha l’obbligo di specificare eventuali limitazioni all’idoneità, indicando le mansioni non compatibili con lo stato di salute del minore. Le disposizioni non si applicano agli adolescenti impiegati in attività soggette alla sorveglianza sanitaria ordinaria prevista per i lavoratori adulti, ma resta l’obbligo di verifica preventiva dell’idoneità.

Nel contesto dell’alternanza scuola-lavoro, oggi ridenominata “percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento”, i minori sono equiparati ai lavoratori sotto il profilo della tutela della salute e della sicurezza. In particolare, il datore di lavoro ospitante è tenuto a fornire una formazione specifica in materia di sicurezza della durata minima di quattro ore, integrata dalle ulteriori quattro ore di formazione generale a cura dell’istituto scolastico. Tale equiparazione riflette la volontà del legislatore di garantire un ambiente formativo sicuro anche nei percorsi di apprendimento duale.

Altre limitazioni riguardano la movimentazione manuale dei carichi, che non può superare le quattro ore giornaliere, e l’esposizione a rumori oltre i limiti normativi. In tali casi, il datore di lavoro è tenuto ad adottare misure di prevenzione e protezione idonee a ridurre il rischio e a sottoporre il minore a visite mediche periodiche di controllo.

L’orario di lavoro dei minori è regolato con particolare rigore. Il legislatore, sin dal D.lgs. 977/1967, stabilisce che l’orario giornaliero non può superare le sette ore per i bambini e le otto ore per gli adolescenti, con un limite settimanale rispettivamente di trentacinque e quaranta ore. Ai minori deve essere garantito un riposo settimanale di almeno due giorni, possibilmente consecutivi e comprendenti la domenica, salvo eccezioni per settori particolari come il turismo, la ristorazione o lo spettacolo, nei quali è ammesso uno spostamento del giorno di riposo, ferma restando la durata minima complessiva di trentasei ore consecutive. È altresì riconosciuto il diritto a una pausa giornaliera di almeno trenta minuti ogni quattro ore e mezza di lavoro continuativo.

È vietato adibire i minori al lavoro notturno, definito come quello svolto tra le 22:00 e le 6:00 o tra le 23:00 e le 7:00, con eccezioni limitate e temporanee connesse a esigenze tecniche o di forza maggiore. In tali casi, il datore di lavoro è obbligato a comunicare preventivamente la situazione all’Ispettorato territoriale del lavoro, allegando l’elenco dei minori coinvolti e gli orari effettivi, al fine di consentire l’eventuale intervento dell’autorità di vigilanza.

Il diritto alle ferie annuali è un ulteriore presidio di tutela. I minori di sedici anni hanno diritto ad almeno trenta giorni di ferie retribuite, ridotte a venti per gli adolescenti di età superiore. La contrattazione collettiva può introdurre regolamentazioni più favorevoli, ma non inferiori ai limiti minimi di legge.

L’inosservanza delle disposizioni sul lavoro minorile è sanzionata penalmente e amministrativamente. Le violazioni possono comportare l’arresto fino a sei mesi o ammende pecuniarie significative, con aggravamento per chi, esercitando autorità o vigilanza su un minore, consenta l’impiego in violazione delle norme. La finalità repressiva è chiara: scoraggiare comportamenti datoriali che, per negligenza o dolo, possano ledere l’integrità e i diritti fondamentali dei giovani lavoratori.

La normativa si completa con la previsione di un obbligo permanente di formazione e informazione dei minori sui rischi connessi alla mansione, nonché sulla corretta utilizzazione dei dispositivi di protezione. Ciò rappresenta un tassello essenziale nel modello partecipativo di sicurezza delineato dal D.lgs. 81/2008, volto a promuovere la cultura della prevenzione sin dai primi contatti con il mondo del lavoro.

Il sistema di tutele delineato si presenta, pertanto, come un impianto organico e coerente, nel quale il minore viene considerato un soggetto meritevole di particolare protezione, sia nella fase di accesso al lavoro che nello svolgimento dell’attività. La centralità della persona, la dignità del lavoro e il principio di prevenzione costituiscono le direttrici di fondo di una normativa che mira non solo a evitare lo sfruttamento, ma anche a garantire che ogni esperienza lavorativa possa tradursi in un’occasione di crescita personale e professionale nel pieno rispetto dei diritti fondamentali.

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