Con sentenza n. 263 del dicembre 2022, la Corte Costituzionale, nell'ambito del credito al consumo, si è pronunciata in tema di estinzione anticipata del finanziamento facendo seguito alla ben nota Sentenza Lexitor della Corte di Giustizia Europea. Quest'ultima sentenza aveva dato interpretazione all'art. 16 paragrafo 1 della Direttiva (2008/48/CE) nel senso di riconoscere al consumatore, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il diritto alla riduzione del costo totale del credito includendo tanto i costi cd. recurring quanto quelli cd. up-front.
La norma comunitaria richiamata era stata attuata nell'ordinamento nazionale con l'art. 125-sexies comma 1 TUB, ed a seguito della sentenza Lexitor si era sviluppato un acceso dibattito dottrinale e giurisprudenziale, posto che quanto sancito dalla medesima sentenza si poneva in contrasto con le prassi ed il consolidato indirizzo dell'Autorità di Vigilanza, secondo le quali i costi up-front non sarebbero stati rimborsabili. In seguito è intervenuto il Legislatore (DL 73/2021 "Sostegni Bis"), cercando di modificare l'art. 125-sexies in senso conforme alla pronuncia della CGUE, con esito tuttavia non brillante, poiché la nuova formulazione della norma lasciava aperti diversi cruciali dubbi interpretativi.
In un tale contesto, piuttosto confuso e tuttora terreno di acceso dibattito, è intervenuta la Corte Costituzionale dichiarano la parziale incostituzionalità della norma del Sostegni Bis recante la nuova formulazione dell'art. 125-sexies comma 1, nella parte in cui limitava il diritto alla riduzione proporzionale di tutti i costi sostenuti in relazione alla data di sottoscrizione del contatto di finanziamento.
Con la pronuncia della Corte Costituzionale, pertanto i consumatori avranno diritto alla riduzione proporzionale di tutti i costi sostenuti in relazione al contratto di credito anticipatamente estinto, anche laddove i contratti siano stati conclusi i antecedentemente all’entrata in vigore della legge n. 106/2021.
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