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Dividendi bancari, svolta Irap sul 95 per cento escluso

La Cassazione apre un fronte fiscale di forte impatto per gli intermediari finanziari


La Cassazione, con sentenza n. 17650 del 3 giugno 2026, ha affermato che i dividendi percepiti dalle banche devono essere esclusi dalla base imponibile Irap per il 95 per cento del loro ammontare. Il principio incide su un tema di forte rilievo per il settore bancario, perché riguarda la determinazione del valore della produzione netta e può riflettersi su annualità pregresse, contenziosi pendenti e istanze di rimborso.


La decisione si innesta nel solco della giurisprudenza unionale sul caso Banca Mediolanum, cause riunite C-92/24, C-93/24 e C-94/24. La Corte di giustizia dell’Unione europea, con sentenza del 1° agosto 2025, ha ritenuto incompatibile con il diritto Ue una disciplina nazionale che assoggetti a imposizione più del 5 per cento dei dividendi ricevuti da intermediari finanziari residenti da società figlie stabilite in altri Stati membri, quando ricorrono i requisiti della direttiva madre-figlia.


Il profilo tecnico è particolarmente delicato perché l’Irap non è un’imposta sul reddito societario in senso stretto. Tuttavia, se la sua base imponibile include dividendi distribuiti da società partecipate, occorre verificare se l’imposizione sostanziale ecceda il limite consentito dal diritto europeo. La pronuncia della Cassazione estende il ragionamento alla fiscalità interna degli intermediari, valorizzando la simmetria tra tassazione effettiva e principio di non doppia imposizione economica.


Per le banche, la questione non è soltanto contabile. L’esclusione del 95 per cento può incidere sul tax rate, sulla gestione delle posizioni fiscali in bilancio e sulla strategia processuale. Gli intermediari dovranno riesaminare la qualificazione dei dividendi, la provenienza delle partecipazioni, la documentazione dei requisiti e i termini decadenziali per eventuali azioni restitutorie.


Il tema si colloca al confine tra fisco, banche e diritto dell’Unione, con un possibile effetto sistemico sulla tassazione delle partecipazioni finanziarie.

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