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Distacco del condomino moroso dal riscaldamento condominiale

Il Legislatore con l'introduzione dell'art. 63, 3 comma, disp. att. c.c. ha attribuito all'amministratore il potere, in caso in cui ci siano condomini in mora per oltre un semestre con il pagamento dei contributi condominiali di sospendere il condomino moroso dalla fruizione dei servizi comuni suscettibili di godimento separato.

L'ipotesi di rivolgersi ad un Giudice deve avvenire solo se è necessario accedere all'unità abitativa del condomino moroso per il distacco stesso.



 
 
 

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