top of page

Convocazione assembleare, i cinque giorni non sono un dettaglio

Il termine di preavviso diventa presidio effettivo del diritto di partecipazione del condomino e parametro di validità delle delibere.


Nel procedimento assembleare condominiale il rispetto del termine di convocazione non costituisce un adempimento formale, ma una garanzia sostanziale del diritto di partecipazione del condomino. L’articolo 66, comma 3, delle disposizioni di attuazione del Codice civile impone che l’avviso, completo dell’ordine del giorno, sia comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per la prima convocazione, mediante raccomandata, posta elettronica certificata, fax o consegna a mano.


Il punto decisivo riguarda il computo. Il termine opera a ritroso e non deve essere trattato come termine libero. Ne deriva che non si conteggia il giorno iniziale, ossia quello dell’adunanza in prima convocazione, mentre rientra nel calcolo il giorno finale, corrispondente alla ricezione o al perfezionamento della comunicazione. L’errore anche di un solo giorno può determinare l’annullabilità della delibera, ove il condomino non ritualmente convocato agisca nei termini di legge.


La regola assume particolare rilievo nella prassi amministrativa, perché l’amministratore deve poter provare non soltanto l’invio, ma la conoscibilità dell’avviso nel termine prescritto. La raccomandata non ritirata, la posta elettronica certificata, il fax o la consegna a mano impongono quindi una gestione documentale ordinata, idonea a dimostrare il momento in cui l’avviso è entrato nella sfera del destinatario.


La questione evidenzia come il diritto condominiale richieda rigore tecnico. L’assemblea è valida solo se il procedimento che la precede consente a ciascun avente diritto di conoscere tempestivamente oggetto, luogo, modalità e tempi della riunione. La convocazione tardiva non è sanata dalla successiva discussione, salvo i casi in cui il condomino partecipi senza contestazioni, poiché il vizio incide sulla corretta formazione della volontà collettiva.

Commenti


Le ultime notizie

bottom of page