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Confisca di prevenzione e crediti del terzo da fatto illecito: i chiarimenti delle Sezioni Unite penali

La Cassazione definisce quando il credito risarcitorio è opponibile al sequestro di prevenzione e quali accertamenti sono necessari.

Nel sistema delle misure di prevenzione patrimoniali, la confisca di prevenzione produce effetti ablativi anticipati che possono interferire con le pretese dei terzi. Il conflitto più delicato riguarda i crediti di natura extracontrattuale del soggetto danneggiato da un fatto illecito attribuito al proposto, quando il patrimonio di quest’ultimo è già assoggettato a sequestro e destinato alla confisca. Su questo snodo è intervenuta la Corte di cassazione, Sezioni Unite penali, con la sentenza n. 37200/2025, depositata il 14 novembre 2025, chiamata a dirimere contrasti emersi nelle decisioni delle sezioni semplici in tema di ammissione al passivo del credito del terzo nell’ambito della prevenzione patrimoniale.

La prima coordinata fissata dalla Corte riguarda il momento di insorgenza del credito rilevante ai fini dell’opponibilità al sequestro. Non è sufficiente, in termini astratti, che il fatto generatore del danno preceda l’applicazione della misura, perché la tutela del terzo presuppone che il credito sia già “sorto” in senso giuridico prima del vincolo. Le Sezioni Unite richiedono, quindi, che il credito del terzo sia sorto antecedentemente all’applicazione della misura cautelare reale, e che la sua esistenza sia ricostruita con un accertamento non meramente eventuale. Il criterio dell’anteriorità opera come filtro, evitando che pretese maturate o definite dopo il sequestro incidano su un patrimonio già destinato, secondo la logica preventiva, a sottrarsi alla disponibilità del proposto.

Il secondo profilo è quello dell’accertamento del credito e del suo rapporto con i termini di ammissione. La Corte individua un percorso vincolato: il credito deve essere accertato dal giudice della cognizione entro il termine previsto per l’ammissione ordinaria o tardiva al passivo. In questo passaggio le Sezioni Unite distinguono tra sede penale e sede civile. In sede penale è richiesto un accertamento definitivo, mentre in sede civile è ritenuto sufficiente che la decisione sia provvisoriamente esecutiva. La differenza non è formale: da un lato si esclude che un titolo ancora instabile, o una mera prospettazione, possa paralizzare la funzione della prevenzione; dall’altro si riconosce che, nel processo civile, la provvisoria esecutività costituisce un livello di stabilizzazione idoneo a sorreggere la tutela del danneggiato senza trasformare l’ammissione in una scommessa sul futuro esito del giudizio.

Un ulteriore chiarimento riguarda il credito per le spese giudiziali riconosciute al danneggiato. Le Sezioni Unite precisano che tali spese sono opponibili solo se il credito risulti liquidato con decisione intervenuta prima dell’applicazione del sequestro di prevenzione. Si estende, in sostanza, la regola dell’anteriorità anche alle componenti accessorie, con un effetto di delimitazione dell’area delle pretese ammissibili: il sistema non esclude la tutela del terzo, ma la subordina a un titolo formato in tempo utile rispetto alla dinamica della misura.

Il quadro che ne deriva spinge gli operatori a considerare con attenzione tempi e strumenti di tutela. Per il danneggiato, la strategia processuale non può prescindere dalla tempestività dell’iniziativa e dalla ricerca di un titolo dotato dei requisiti richiesti, perché l’accesso al passivo della prevenzione presuppone certezza, accertamento e anteriorità. Per il giudice della cognizione, l’impostazione delle Sezioni Unite valorizza verifiche puntuali sulla genesi del credito e sulla sua stabilizzazione, riducendo gli automatismi e imponendo un controllo effettivo sui presupposti. Nel coordinamento tra processo civile, processo penale e procedimento di prevenzione patrimoniale, la sentenza n. 37200/2025 si traduce in criteri operativi destinati a orientare la gestione dei termini e la selezione delle pretese opponibili. Rilevano anche gli artt. 52 e 59 del d.lgs. 159/2011 sulla tutela dei terzi.

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