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Sicurezza sul lavoro, la sanzione ridotta non si paga a rate

25 set
Tempo di lettura: 2 min
Lavoratori con dispositivi di protezione in cantiere

La nota INL chiarisce il termine di trenta giorni per estinguere la contravvenzione dopo l’adempimento.

Il pagamento ridotto che consente di estinguere una contravvenzione sulla sicurezza del lavoro non può essere rateizzato dall’organo di vigilanza. È il chiarimento dell’Ispettorato nazionale del lavoro nella nota n. 2010 del 18 settembre 2026, sull’articolo 21 del decreto legislativo 758 del 1994. La somma va versata per intero entro trenta giorni, dopo l’adempimento della prescrizione.

Il meccanismo consente al contravventore che ha eliminato la violazione nei modi indicati dall’organo di vigilanza di pagare in sede amministrativa un importo pari a un quarto del massimo dell’ammenda prevista per il reato. L’adempimento della prescrizione e il versamento tempestivo della somma sono entrambi necessari perché la contravvenzione si estingua secondo l’articolo 24 dello stesso decreto.

L’INL distingue questa somma dall’ammenda applicata dal giudice con una sentenza o un decreto penale di condanna. Solo quest’ultima può essere oggetto della disciplina sulla rateizzazione prevista dall’articolo 133 ter del codice penale. Per il pagamento amministrativo dell’articolo 21 non opera invece la facoltà di dilazione prevista dalla legge 689 del 1981 per altre sanzioni amministrative.

La distinzione ha effetti pratici importanti per imprese e responsabili chiamati a regolarizzare una violazione. Non basta avere eseguito i lavori o le misure prescritte: il pagamento deve essere effettuato nel termine fissato. Chiedere all’ispettore di suddividere la somma in più versamenti non consente di mantenere il beneficio estintivo oltre i trenta giorni.

Il chiarimento richiama anche la giurisprudenza della Cassazione, che ha escluso la dilazione per il versamento previsto dall’articolo 21. L’INL aveva chiarito che un pagamento tardivo non produce l’estinzione del reato e non può essere usato per compensare la pena dell’ammenda eventualmente applicata in seguito.

La verifica va svolta sul tipo di atto ricevuto. Se si tratta dell’ammissione al pagamento ridotto dopo la prescrizione, il termine e l’importo vanno rispettati integralmente. Se invece è intervenuta una condanna penale, valgono le regole dell’ammenda giudiziale. Confondere i percorsi può far perdere l’effetto estintivo.

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